La Regione Puglia ha pubblicato un avviso di selezione per scegliere i membri di un pool di esperti che avrebbero dovuto ottenere l'incarico di ricostituire la segreteria tecnica dell'Ufficio Parchi. Un candidato presenta il proprio curriculum, degno di essere uno dei migliori pervenuti alla commissione giudicatrice, e viene ammesso al colloquio, in base al quale, tenuto conto anche del punteggio assegnato ai titoli curriculari, sarebbe stata stilata la graduatoria finale. Il problema sorge quando il candidato di cui trattasi non viene di fatto sottoposto al colloquio. Il ricorso presentato dall'escluso dinanzi al TAR viene respinto: tra i motivi del rigetto viene addotto che la prova orale era in realtà un semplice colloquio motivazionale rivolto ad accertare la disponibilità del candidato in relazione agli impegni da assumersi e tale disponibilità sarebbe stata desumibile già da quanto affermato dal candidato nella domanda di partecipazione. Ebbene, il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza
14 giugno 2010, n. 3736) ha completamente ribaltato la decisione di primo grado: non solo ha ritenuto viziato il provvedimento dirigenziale impugnato, in particolare perché sottovalutava l'importanza della prova orale, ma ha anche condannato la Regione Puglia a risarcire al candidato non selezionato il danno da perdita di chance, quantificandolo in via equitativa in un terzo del compenso che avrebbe ricavato se avesse ottenuto l'incarico.

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