Con la sentenza n. 32366/2010 il Tar Lazio ha stabilito che è legittimo l'annullamento della prova scritta del candidato che sottolinea il testo del tema del concorso per accedere in magistratura
Con la sentenza n. 32366 il Tar Lazio ha stabilito che è legittimo l'annullamento della prova scritta del candidato che sottolinea il testo del tema del concorso per accedere in magistratura. Secondo il giudizio dei giudici amministrativi di primo grado, infatti, sottolineare la traccia del tema potrebbe determinare la perdita dell'anonimato del compito e come tale è legittimamente una causa di annullamento come previsto dall'art. 14, co. 2, d.p.r. 487/1994 in cui viene prescritto che il candidato metta il foglio nella busta grande senza "senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno ". Inoltre il Tar, nel motivare la decisione, ha poi aggiunto come la violazione di tale obbligo comporti l'annullamento del compito come anche stabilito espressamente anche dall'art. 12, co. 7, R. D. n. 1860/1925 il quale prevede, appunto che "deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere". "La ratio delle previsioni normative - come si legge dalla parte motiva della sentenza
- sopra riportate è quella di garantire l'anonimato dell'elaborato, impedendone cioè l'attribuzione ad un candidato determinato, e così tutelando il principio della par condicio dei concorrenti, in ossequio ai principi costituzionali di imparzialità dell'azione amministrativa (art, . 97 Cost.) e di eguaglianza nelle condizioni di accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.). A tali fini, quindi, ciò che rileva è l'idoneità del "segno" (inteso come chiara appostazione grafica che può permettere a chi legge un componimento di individuare il soggetto che lo ha apposto: Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010 n. 877) a consentire la riconoscibilità. Tale segno, dunque, discostandosi dall'id quod plerumque accidit in sede di elaborazione di prove concorsuali, e presentando aspetti di oggettiva "anomalia", deve apparire tale da rendere il singolo elaborato distinguibile dagli altri e quindi essere idoneo a determinare la perdita di anonimato del compito e quindi la riconoscibilità del suo autore (TAR Campania, Napoli, sez. II, 15 giugno 2007 n. 6191; TAR Basilicata, 11 luglio 2007 n. 489) . Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che i segni apposti (in modo incongruo) sulle tracce di due elaborati, per di più con matita di diverso colore da quello dell'inchiostro utilizzato per la stesura del compito, siano idonei a determinare il riconoscimento del candidato". Il tribunale ha infine concluso sottolineando come tale valutazione, attenga "all'esercizio di potestà tecnico-discrezionali dell'amministrazione".

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