E' quanto ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota 30/8/2010, n. 17879
Il trattamento del lavoratore a tempo parziale va riproporzionato all'entità della prestazione lavorativa anche in relazione al limite delle ore di lavoro notturno settimanali consentite, che dovranno essere proporzionalmente inferiori a quelle di un lavoratore a tempo pieno. E' quanto ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota 30/8/2010, n. 17879, in risposta a un quesito della Direzione provinciale del lavoro di Bolzano volto a conoscere se la media delle 8 ore settimanali come limite del lavoro notturno vada calcolata sulla settimana lavorativa teorica (prevista dal CCNL) oppure sui giorni lavorativi previsti dal contratto individuale (part-time). Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 66/2003, per tutti i lavoratori notturni l'orario non può superare le 8 ore di media nell'arco delle 24 ore, calcolate dal momento di inizio dell'esecuzione della prestazione lavorativa. Tale limite costituisce infatti, come chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro n. 8/2005, una media pari a 1/3 fra le ore lavorate e quelle non lavorate (8 ore di lavoro su 24). Di conseguenza, "nell'ipotesi di un lavoratore in part-time
verticale che svolga la sua prestazione su 3 giorni lavorativi invece che sui 5 giorni settimanali previsti dal contratto collettivo, ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite si dovrà tener conto delle ore effettive di lavoro prestato e non dell'orario di lavoro astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva".

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