Il 16 aprile il Parlamento ha convertito in legge, com modificazioni il decreto-legge 14 febbraio 2003, n.23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione. Il decreto-legge ora convertito in legge dal Parlamento è stato adottato dal Governo in considerazione della situazione di crisi occupazionale di grandi aziende sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria; tali situazioni, infatti, in assenza di adeguati ed immediati interventi, potrebbero comportare gravi ricadute per l'occupazione dei lavoratori coinvolti. Pertanto il Governo
ha ritenuto necessario prevedere, nell'ambito di specifici contratti collettivi stipulati entro un determinato periodo temporale (fino al 30 aprile 2003), alcuni benefici per l'impresa acquirente, diretti ad agevolare, previo accordo delle parti interessate e tenuto conto dello stato di crisi della società ceduta, la ricollocazione dei lavoratori. In particolare il decreto prevede la facoltà per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concedere, nel limite massimo complessivo di 550 lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti di imprese con un numero di dipendenti superiore alle 1000 unità sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Tali benefici consistono: - in un contributo mensile pari al 50 per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta a ciascun lavoratore in caso di messa in mobilità; - in una minor quota di contribuzione (pari a quella prevista per gli apprendisti) a carico del datore di lavoro per i primi diciotto mesi.
Viene tuttavia stabilita una specifica condizione ostativa all'accesso ai predetti benefici. Nel richiamare infatti l'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 febbraio 1991, n. 223, si dispone che non possano accedere ai benefici stessi le imprese acquirenti che presentino aspetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero siano in rapporto di collegamento o controllo, con le imprese cedute. Per tali interventi è autorizzata la spesa di 9.5 milioni di euro. Il decreto legge convertito, con un emendamento approvato durante l'iter parlamentare, prevede anche che ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2004 ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le disposizioni di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, si applichino, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del settore di appartenenza, nel limite di 7.000 unità a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell'anno 2002 e fino al 15 giugno 2003.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: