Nel parere n. 23 del 14 settembre 2010 la Fondazione studi Consulenti del lavoro ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi fiscali che gravano sul soggetto che risulta intestatario di un contratto di locazione di un ufficio che condivide con altri colleghi pur in mancanza di un contratto societario. Per i Consulenti quando si condivide l'ufficio senza essere soci non ci si può limitare ad addebitare la quota dei costi delle bollette agli altri professioniti ma è necessario emettere fattura
al momento del rimborso. Nella prassi in genere se c'è un intestatario delle bollette gli altri professionisti si limitano a pagare la rispettiva quota per i servizi di cui usufruiscono. In questo modo però non possono dedurre le spese sostenute dalle imposte. Per ovviare a questo problema la Fondazione spiega che l'intestatario della boletta deve emettere fattura per la quota del rimborso applicando l'aliquota Iva applicata al servizio. Non va invece operata la ritenuta e le somme rimborsate debbono essere computate come minor costo sostenuto non andando a costituire componenti positive di reddito.
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