Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 19607 depositata il 16 settembre 2010
Con la sentenza n. 19607 depositata il 16 settembre 2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che il commercialista non è tenuto al pagamento dell'Irap sui compensi presi in qualità di amministratore o membro di un collegio sindacale. Secondo quanto si apprende leggendo la sentenza di legittimità, la Commissione Tributaria Regionale aveva negato al commercialista il diritto al rimborso dell'Irap per incarichi in consigli di amministrazione e collegi sindacali. I giudici di piazza Cavour, su ricorso proposto dal commercialista, che aveva eccepito la violazione della normativa istitutiva dell'Irap sotto il profilo del presupposto impositivo (autonoma organizzazione), ribaltando la decisione di secondo grado, hanno spiegato che in tema di Irap è da escludersi "l'assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l'attività professionale intellettuale di dottore commercialista abbia prodotto, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca" (Cass. n. 10594 dle 1007), e, più in generale dei "redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione o altri entri con o senza personalità giuridica", nei termini stabiliti da detto art. 49, comma 2, lettera a), del t.u.i.r. del 1986". La Corte ha quindi affermato che la sentenza
di merito, nella parte in cui ha ritenuto "apprezzabili compensi libero-professionali, tutt'altro che insignificanti e modesti, desunti dal quadro Re delle dichiarazioni dei redditi" come elementi sintomatici di autonoma organizzazione, non deve ritenersi conforme ai più consolidati principi affermati in materia dalla Corte stessa. Infatti, gli Ermellini, citando tra le tante alcune recenti sentenza
della Corte (Cass. nn. 3676, 3673, 3678, 3680 del 2007) hanno spiegato che costituisce onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza tali condizioni per "l'autonoma organizzazione", il quale "ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minino indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".

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