Con la sentenza n. 33627 depositata il 15 settembre 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile il ricorso per cassazione dell'avvocato, parte del giudizio, (nel caso si specie, l'avvocato ricorrente è parte offesa del reato e non imputato) anche se iscritto all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi la corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori. Tale possibilità è garantita infatti solo nei confronti dell'imputato
e non nei confronti delle altre parti. I giudici di Piazza Cavour hanno risolto la controversia rigettando il ricorso dell'avvocato cassazionista e, citando la sentenza delle Sezioni Unite di qualche anno fa (SS.UU. n. 24/1999) hanno spiegato che "deve escludersi che la persona offesa dal reato abbia il potere di proporre personalmente, ricorso per cassazione sottoscrivendo il relativo atto, valendo la regola generale di cui all'art. 613 c.p.p., secondo cui l'atto di ricorso per cassazione
deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo. La deroga consentita dalla medesima norma, a favore della parte, di sottoscrivere personalmente il ricorso, è applicabile unicamente nei confronti dell'imputato mentre le parti private diverse dall'imputato, non possono stare in giudizio se non "col ministero di un difensore munito di procura speciale" ex art. 100 c.p.p."

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