Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la decisione dell'8 luglio 2010 n. 4436
Con la decisione dell'8 luglio 2010 n. 4436 il Consiglio di Stato ha stabilito che la condotta di colui che falsifica alcune pagine di una memoria redatta dal proprio difensore, sostituendole a quelle originali in sede di offerta per un appalto integra il reato di falsità in scrittura privata. I giudici di Palazzo Spada hanno infatti spiegato che non si tratta di falso innocuo (come invece aveva eccepito la stazione appaltante, il cui socio aveva falsificato la memoria in sede di offerta di appalto) ma di falsità in scrittura privata
, reato per la cui configurazione è sufficiente l'attribuzione di una posizione di vantaggio anche sul piano meramente morale (come viene inoltre precisato da Cassazione penale, sez. V, 02 ottobre 2008, n. 39432) . Il Consiglio di Stato, citando un'altra sentenza della Suprema Corte (Cassazione penale, sez. V, 07 novembre 2007 , n. 3564) ha infatti spiegato che "sussiste il falso innocuo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto". Sulla base delle due pronunce della Suprema Corte, il Consiglio di Stato ha quindi rigettato l'appello proposto dalla stazione originariamente aggiudicataria dell'appalto
e il cui socio aveva falsificato i documenti, ribadendo che "il falso è innocuo quando non attribuisce una posizione di vantaggio, nemmeno sotto il profilo morale, ovvero non è nemmeno potenzialmente in grado di attribuirla" inoltre "non deve essere neanche potenzialmente in grado di incidere sul procedimento, e non può essere considerato innocuo il falso potenzialmente in grado di incidere sulle determinazioni dell'Amministrazione".

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