L'Organismo unitario dell'avvocatura ricordando di aver già affermato che "l'art. 360 bis cpc sul filtro in cassazione e' incostituzionale' ha espresso soddisfazione per la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione che con l'ordinanza n. 19051 del 2010, 'hanno affermato che, quando il Codice di procedura o la giurisprudenza hanno utilizzato la categoria dell'inammissibilita' a proposito del ricorso o di suoi elementi, non lo hanno mai fatto con riferimento ad aspetti di fondamento dell'argomentazione, ma, per esempio, a requisiti di legittimazione delle parti o del difensore oppure di impugnabilita' del provvedimento'. La Cassazione - fa notare l'OUA in una nota - ha ricordato che il filtro del 2009 ha come obiettivo "un bilanciamento tra diritto delle parti al ricorso in accordo con l'articolo 111 della Costituzione
e la concreta possibilita' di esercizio della funzione di giudice di legittimita'". Una funzione, si legge nella nota, 'che deve potere contare su un'equilibrata distribuzione delle risorse in maniera da fornire orientamenti persuasivi e tendenzialmente stabili. Non puo' seriamente dubitarsi che il diritto costituzionale di ricorrere in cassazione per violazione di legge (art. 111, settimo comma, della Costituzione) implica il diritto ad una pronuncia della Corte che dica se la violazione di legge denunciata vi e' stata o meno'. Sotto questo profilo, conclude l'Oua, stabilire che il ricorso non e' sempre ammesso ma puo' essere ammesso o no a discrezione della Corte di Cassazione 'significa violare il preciso dettato costituzionale'.

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