Va annullata la condanna del genitore affidatario che ha impedito all'ex coniuge di incontrare suo se la forte conflittualità tra le parti rende la testimonianza della persona offesa inattendibile. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 32675/2010) che ha annullato una sentenza di condanna (ex art. 388 del codice penale) emessa dalla Corte di Appello di Bologna nei confrotni di una donna che aveva eluso il provvedimento presidenziale che attribuiva all'altro coniuge il diritto di vedere la figlia due volte a settimana. Nella parte motiva della sentenza
la Corte di Cassazione fa notare che i giudici di dell'Appello avevano affermato la responsabilità del coniuge affidatario facendo riferimento alle testimonisnze dalla parte civile e di sua madre. Nel far ciò - si legge in sentenza - "ha ignorato e non adeguatamente confutato i precisi rilievi svolti dal primo giudice", che aveva messo in evidenza tra le altre cose la dubbia credibilità della persona offesa date le sue contraddizioni e l'evidente situazione di conflitto con la moglie. Secondo la Cassazione appare insufficiente anche il richiamo alla deposizione della madre che aveva solo riportato quanto riferitole dal figlio ed aveva oltretutto confermato l'esistenza di un pessimo rapporto tra i due coniugi.

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