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Corsi di recupero non attivati? E' legittima la bocciatura


Non rileva la mancata attivazione dei corsi di recupero ai fini della legittimità della bocciatura. È questo l'importante principio di diritto enunciato dal Tar della regione Lombardia con la sentenza n. 4418 del 27 agosto scorso. Secondo i giudici di legittimità il giudizio dei professori sull'alunno rimane legittimo anche senza l'attivazione dei corsi di recupero. Il giudizio, instaurato con il ricorso proposto da una studentessa, la quale aveva eccepito la mancata attivazione dei corsi come motivo di illegittimità (per violazione di legge ed eccesso di potere) della bocciatura, si è concluso con il rigetto delle pretese fatte valere in giudizio dalla studentessa. In proposito, il tribunale amministrativo regionale, precisando che "il Consiglio di Classe in sede di scrutinio esercita un potere connotato da discrezionalità tecnica, sindacabile, in sede di legittimità, solamente entro i limiti del difetto di motivazione, di istruttoria o sotto il profilo dell'illogicità manifesta (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 20 ottobre 2005 n. 5914)" ha stabilito che "per giurisprudenza costante, sulla legittimità del giudizio finale non possono in alcun modo incidere l'incompleta, carente o addirittura omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sull'insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi. Se, infatti, è vero che la scuola deve porre in essere tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell'alunno e il suo inserimento nell'attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe, tuttavia le eventuali carenze nell'esercizio di tale attività non incidono sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'alunno alla classe superiore che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dall'alunno (cfr. tra le tante T. A. R. Lombardia Milano, sez. III, 10 settembre 2009 n. 1888; T. A. R. Lazio Roma, sez. III, 29 ottobre 2007, n. 10526; T. A. R. Puglia Lecce, sez. II, 20 settembre 2004, n. 6504)".
(02/09/2010 10:00 - Autore: Luisa Foti) - Cita nel tuo sito  | Commenti




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