La terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 16895/2010) ha stabilito che in tema di responsabilità civile per la circolazione stradale, anche la sosta di un veicolo su un area pubblica integra "ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell'art. 122 del d.lg. n. 209 del 2005)" gli estremi della fattispecie 'circolazione'. Per questo, spiega la Corte, in caso di danni provocati a terzi dall'incendio di un veicolo parcheggiato su area pubblica, anche l'assicurazione è tenuta a risarcire il danno. L'Assicuratore dunque non può esimersi da responsabilità sostenendo che il fatto non concerne la circolazione stradale ma deve semmai dimostrare, che l'evento dannoso sia determinato da "una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito".

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