Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualitą
Home Notizie giuridiche Notizie di attualitą Ultima ora

News per il tuo sito Feed rss news Consulenza legale Newsletter Giuridica Toolbar Giuridica



Responsabilitą medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio Tutti gli argomenti



Studi legali Consulenze legali Riviste e portali


Salute e benessere Traduttore Messaggi SMS gratis Biglietti da visita Tutto sul tempo libero»

Consulta: indennità di maternità anche al padre? Infondata la questione di legittimità costituzionale


Con la sentenza n. 285 del 28 luglio 2010 la Corte Costituzionale ha non ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Firenze e della Corte di Appello di Venezia, dell'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, stabilendo che il padre, anche se libero professionista, non ha diritto di percepire l'indennità di maternità al posto della madre. In base a quanto emerge dalla lettura della sentenza, le Corti rimettenti denunciavano la norma contenuta nell'art. 70 nella parte in cui esso, nel fare esclusivo riferimento alle "libere professioniste", non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l'indennità di maternità. Secondo il giudizio dei giudici di Palazzo della Consulta, che hanno sostanzialmente rigettato la tesi sostenuta dal rimettente, la decisione si basa sull'assunto che la posizione della madre non possa essere assimilata a quella del padre: come infatti spiega il giudice delle leggi, il padre può "godere del periodo di astensione dal lavoro e della relativa indennità solo in casi eccezionali e ciò proprio in ragione della diversa posizione che il padre e la madre rivestono in relazione alla filiazione biologica". I giudici, in sostanza, rigettando la questione di legittimità costituzionale, hanno ribadito la ratio della norma: "le norme poste direttamente a protezione della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla protezione del nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest'ultima non è assimilabile a quella del padre". In definitiva, la tutela del nascituro si accompagna a quella della salute della madre.
(25/08/2010 09:13 - Autore: Luisa Foti) - Cita nel tuo sito  | Commenti




Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More RSS giuridici
Vedi ultimi commenti | Commenta questo articolo:
blog comments powered by Disqus

Raccolta normativa Sentenze Cassazione Codici OnLine Legge Finanziaria




Danno biologico Tariffe avvocati Scorporo fatture Formulari OnLine Ricerca libri giuridici Interessi legali Rivalutazione monetaria Aste giudiziarie Ricerca CAP Numeri telefonici Esame avvocato Corso concorso in magistratura Tutte le risorse»


Ultima ora Legge Finanziaria Giornali e riviste Previsioni Meteo

Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualitą |  Leggi e sentenze |  Consulenza legale |  Chat line
© Studio Cataldi 2001-2012