Lo ha stabilito con la sentenza n. 27771 del 16 luglio 2010 la Corte di Cassazione
Con la sentenza n. 27771 del 16 luglio 2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che la sola citazione in giudizio del magistrato per responsabilità extracontrattuale in un procedimento pendente tra il giudice e il difensore della parte non è idonea a qualificare il giudice come "debitore" del difensore. La Corte ha in fatti precisato che questa circostanza non può costituire legittima causa di ricusazione. Secondo la ricostruzione della vicenda, la terza sezione penale ha rigettato il ricorso di un avvocato pugliese, il quale aveva fatto istanza di ricusazione dal momento che tra i due pendeva un procedimento civile in merito ad alcuni debiti. Avendo poi l'avvocato eccepito l'incostituzionalità dell'art. 36 del codice penale
(nella parte in cui non prevede la ricusazione, oltre che nel caso di grave inimicizia tra il giudice e la parte, anche nell'ipotesi di grave inimicizia tra il giudice e il difensore) la Corte ha poi dichiarato la manifesta infondatezza della questione, precisando che "il legislatore ha voluto che la decisione di rifiutare di sottoporsi al giudizio del giudice precostituito deve essere assunta direttamente dalla parte che tema di riceverne un pregiudizio, dopo aver valutato personalmente, anche con l'ausilio ed il consiglio del difensore, l'opportunità dell'atto di ricusazione". Inoltre, "il solo rapporto di ostilità tra giudice e parte, costituisce serio ed univoco pericolo per la serenità di interferenza ed imparzialità del giudizio. La diversa e meno pregnante possibilità di interferenza dannosa derivabile da analogo rapporto di inimicizia ed ostilità tra giudice e difensore, potrebbe, tutt'al più, essere rilevato in astratto ai fini dell'ipotesi di "gravi ragioni di convenienza" obbliganti il giudice all'astensione, se sussistente".

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