Anche dopo la parziale abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, permane l'obbligo previsto dall'art 4 secondo comma della legge 223/91 della preventiva comunicazione per iscritto del licenziamento per riduzione di personale alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 parzialmente abrogato, atteso, tra l'altro che la, norma abrogata perde efficacia soltanto del futuro, ma può conservare operatività in relazione a determinati rapporti sorti nel passato e che l'abrogazione referendaria non riguarda l'organo sindacale in sé considerato, ma solo il criterio di costituzione dello stesso. Corte di cassazione (sez. lav.) sentenza 5698 del 10 aprile 2003 (in www.cassazione.it)

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: