La causa di estinzione del reato prevale sull'assoluzione (per carenza di prove): è questo il principio enunciato dalla Seconda sezione penale con la sentenza n. 26063. I giudici del Palazzaccio hanno infatti stabilito che una eventuale causa di estinzione del reato farebbe venire meno la possibilità per l'imputato di essere prosciolto nel merito. In particolare, dopo un riassunto dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione, è stato precisato che "la regola probatoria di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p., - cioé il dovere per il giudice di pronunciare sentenza
di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità - appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale, a seguito di una approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti. Tale regola non può trovare applicazione in presenza di una causa estintiva del reato: in una situazione del genere - a meno che il giudice non sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito vale invece la regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p. in base allo quale, intervenuta una causa estintiva del reato, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo qualora emerga. dagli atti processuali positivamente, senza necessità di ulteriore approfondimento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli".

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