Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 17752 del 29 luglio 2010
Non ha diritto all'indennizzo per infortunio in itinere il lavoratore che per dimezzare il tempo di percorrenza tra il posto di lavoro e la sua abitazione e quindi per gestire meglio il lavoro e le esigenze della sua famiglia, utilizza il proprio mezzo (nel caso si specie, un motorino) al posto dei mezzi pubblici. Questo importante sentenza
è il risultato del ricorso proposto da un lavoratore contro l'Inail al fine di ottenere l'indennizzo per l'incidente subito. Rigettando il ricorso, la Sezione Lavoro della Suprema Corte, con la sentenza n. 17752 del 29 luglio 2010, ha spiegato che "la norma, - (riferendosi all'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000 che ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio "in itinere", inserendola nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) - "recependo i principi già affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, prevedendo che "l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato", richiede che tale uso sia "necessitato", cioè funzionalizzato, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene, ad un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi" (…) Del resto questa Corte ha più volte affermato che la indennizzabilità dell'infortunio in itinere
postula, tra l'altro, la "necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra l'abitazione e luogo di lavoro considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole" (…). È stato, infine anche precisato che "in tema di indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppur legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggior comodità o a minori disagi, non hanno carattere solidaristico a carico della collettività".

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