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Legittimati a stare in giudizio contro i contribuenti per rimborso tributo? Uffici periferici e non più uffici centrali


Con la sentenza n. 17601 la Corte di Cassazione ha stabilito che nelle controversie concernenti il rimborso di tributi sono competenti a stare in giudizio solo gli uffici periferici senza che nessun obbligo gravi ulteriormente sull'amministrazione finanziaria centrale. La Corte, nel decidere la questione ha spiegato che fino dal 1999 (e quindi prima delle modifiche introdotto con la legge n. 133/1999) la legittimazione a stare in giudizio spettava alla Direzione Regionale Entrate (DRE) che era "l'unico ufficio dell'amministrazione finanziaria passivamente legittimato a rispondere del provvedimento esplicito o implicito adottato dalla DRE sull'istanza di rimborso. Inoltre l'attivazione della nuova organizzazione amministrativa è stata disposta fin dalla fine del 2000, nel senso che l'ufficio delle entrate di Firenze è succeduto all'ufficio delle imposte dirette di Firenze e alla Sezione staccata della DRE della toscana, la quale è rimasta funzionante, temporaneamente e limitatamente, alle funzioni dell'ufficio Iva di Arezzo (art.1.2 Decreto del Ministero delle finanze 15 dicembre 2000)". I giudici di legittimità, riferendosi al caso di specie hanno poi specificato che "quando nel 2003 le società hanno agito in giudizio contro il silenzio rifiuto formatosi già da qualche anno sulle loro domande di rimborso di un indebito tributario, l'unico Ufficio competente a "gestire il tributo", anche con riguardo a quel procedimento amministrativo di secondo grado riguardante la revisione del rapporto giuridico d'imposta diretta e attivato con la domanda di rimborso del tributo, era l'ufficio locale di Firenze 3, che era succeduto sia all'ufficio delle entrate di Firenze sia alla DRE della Toscana. Esso è, conseguentemente, l'unico ufficio legittimato a stare in giudizio e, per quel qui interessa, a proporre appello contro la sentenza di primo grado".
(06/08/2010 08:34 - Autore: Luisa Foti) - Cita nel tuo sito  | Commenti




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