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Ingiunzione per il pagamento di spese legali: è possibile agire davanti al giudice dove ha sede il nuovo consiglio dell'ordine.


La Suprema Corte di Cassazione, con l' ordinanza n. 17049 del 20 luglio 2010, chiamata a pronunciarsi su un ricorso per regolamento di competenza avverso una decisione con la quale era stata dichiarata l'incompetenza per territorio in una ingiunzione di pagamento presentata da un legale nei confronti di un proprio cliente ha riconosciuto che:" in tema di procedimento di ingiunzione, l'articolo 637, terzo comma, Codice di procedura civile, nell'individuare un foro facoltativo e concorrente con quello di cui al primo e al secondo comma del medesimo articolo, attribuisce all'avvocato la facolta' processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo egli e' iscritto il consiglio dell'ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale e' iscritto attualmente, cioe' con riferimento al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell'ordine".Principio estensibile anche ai notai .
(26/07/2010 09:30 - Autore: Elisa Barsotti) - Cita nel tuo sito  | Commenti




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