Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 16870 del 19 luglio 2010
Con la sentenza n. 16870 del 19 luglio 2010 la Suprema Corte di Cassazione, con una articolata motivazione, che ripercorre tutte le riforme legislative in tema di adozione, ha accolto un ricorso presentato da un tutore di un minore che si era costituito in ritardo nel procedimento finalizzato all'adottabilità dello stesso stabilendo che nel procedimento di adottabilità la mancata o ritardata costituzione del difensore nel minore rende nullo il giudizio solo nel caso in cui sia ravvisabile un pregiudizio reale . I giudici di legittimità hanno infatti ritenuto che la nullità del procedimento sia ravvisabile solo nel caso in cui la parte alleghi e dimostri il reale pregiudizio che la tardiva costituzione
o la mancata partecipazione all'atto ha comportato per la propria effettiva tutela giurisdizionale. Così nel caso di specie la Suprema Corte ha rinviato alla corte di Appello di Milano, sezione persone e minori affinchè decida in ordine alla adottabilità del minore a cui spetterà verificare in concreto se la tardiva costituzione del difensore abbia effettivamente determinato un pregiudizio e solo in quel caso l'intero procedimento sarà dichiarato nullo, diversamente verrà confermato in modo definitivo.

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