Il Garante per la protezione dei dati personali (newsletter 7/13 aprile 2003) ha ribadito, ancora una volta, che nel pieno rispetto del principio della trasparenza dei dati personali, i nomi dei cd. "responsabili del trattamento", sia che si tratti di Pubblica Amministrazione che di aziende private, debbono essere comunicati ai cittadini che ne facciano richiesta. E' con questa motivazione che l'Autorità garante, in accoglimento del ricorso presentato da una donna, ha condannato una Pubblica Amministrazione che non aveva ottemperato alla richiesta della signora di accedere ai suoi dati personali e conoscere i nominativi dei responsabili del servizio. Il Garante ha inoltre precisato che, "i gestori delle banche dati (quelli che la legge n.675/1996 chiama "titolari del trattamento") possono designare quali responsabili del trattamento persone o società con particolare esperienza e capacità, e affidare loro compiti di gestione e controllo sulla raccolta, l'uso, la conservazione, la comunicazione dei dati".

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