La terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.16153/2010) ha stabilito che il giudice non è tenuto a motivare il mancato riconoscimento della maggiorazione del 20% sull'onorario all'avvocato che ha assistito più parti nel processo. Secondo la Corte infatti la maggiorazione del 20% per l'assistenza e difesa di ogni altro soggetto oltre il primo "costituisce l'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice" tanto che la legge - annotano gli ermellini - dispone che il giudice "può" applicare tale maggiorazione. Per questo secondo la Corte, la specifica motivazione è richiesta solo se tale potere viene esercitato, così come accade per ogni altro potere discrezionale in tema di liquidazione di spese processuali. "Il principio generale, infatti, è che le spese seguono la soccombenza, senza che sia necessaria alcuna motivazione per il non esercizio del potere discrezionale di disporne la compensazione. Solo se il giudice ritiene di compensare in tutto o in parte dette spese, deve motivare le ragioni che giustificano tale compensazione". Nella parte motiva della sentenza
la corte chiarisce infine che in ogni caso "Un obbligo di motivazione sussiste altresí se la parte abbia non solo espressamente richiesto tale maggiorazione di cui al cit. 5 c. 4., del d.m. n. 585/1994, ma anche abbia sottoposto al giudice le ragioni che la giustificano (che non possono consistere nel solo fatto della pluralità di assistiti). In questo caso, se il giudice non ritenga di far proprie quelle argomentazioni e neghi la richiesta maggiorazione dell'onorario, deve indicare la ragioni per cui non ha aderito alla motivata richiesta".

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: