La Suprema Corte, con Sentenza n.13468 del 3 giugno 2010,confermando il proprio orientamento ha ritenuto che in una S.a.S, ciò che vale, a distinguere il socio accomandatario, chiamato a rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali ed il socio accomandante, chiamato a rispondere solo nei limiti della quota conferita, è la posizione in concreto assunta da detto socio. Perciò il socio assumerà una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 cc. , solo ove venga contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione o nel caso in cui tratti o concluda affari per la società. A tal fine, continua la Suprema Cort,e è necessario che l'accomandante non si limiti al compimento di attività meramente esecutive, bensì che svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali capaci di implicare una scelta gestionale. I giudici di legittimità hanno così ribadito il proprio orientamento giurisprudenziale in merito alla figura del socio accomandatario occulto di società in accomandita semplice ed alle attività che possono consentire di attribuire tale natura e le conseguenti responsabilità al socio accomandante.
La Corte nel caso di specie ha ritenuto che la prestazione di garanzie e il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali quand'anche quest'ultimo sia indebito o addirittura illecito non integrano atti di ingerenza nell'amministrazione.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: