L'indigenza economica del condannato non deve precludere la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. Così le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24476 del 30 giugno 2010 hanno statuito come, secondo quanto previsto all'art. 58 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche gli indigenti possano ottenere la sostituzione della pene detentiva con la pena pecuniaria. Secondo i Giudici di legittimità deve essere limitato l'ambito della presunzione di inadempimento che si pone alla base della normativa richiamata.
Tale presunzione deve essere limitata alle pene sostitutive di quella detentiva che siano accompagnate da prescrizioni come la semidetenzione o la libertà controllata, viceversa non deve trovare applicazione nel caso in cui la pena pecuniaria sia stata comminata senza alcuna particolare prescrizione. Una lettura diversa del dettato legislativo condurrebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento basata esclusivamente sulla situazione patrimoniale del condannato. Il risultato sarebbe quello, continua la Corte di "di precludere in assoluto a una determinata categoria di cittadini l'applicazione di una norma favorevole, mentre la pena pecuniaria, anche se sostitutiva di una pena detentiva, proprio attraverso l'istituto della rateizzazione puo' essere personalizzata e resa piu' aderente al principio di uguaglianza". La Corte limita così l'ambito di operatività della presunzione nel caso in cui la condanna sia stata inflitta a persona che versi in condizioni economiche disagiate.

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