Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualitą
Home Notizie giuridiche Notizie di attualitą Ultima ora

News per il tuo sito Feed rss news Consulenza legale Newsletter Giuridica Toolbar Giuridica



Responsabilitą medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio Tutti gli argomenti



Studi legali Consulenze legali Riviste e portali


Salute e benessere Traduttore Messaggi SMS gratis Biglietti da visita Tutto sul tempo libero»

Cassazione: non è responsabile il locatore per il mancato rispetto normativa di sicurezza se nel contratto non è prevista apposita clausola per rendere applicabile tale normativa


Con la sentenza n. 13841 depositata il 9 giugno scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è responsabile il locatore-proprietario che non rispetta le norme speciali (nel caso di specie la normativa relativa ai criteri speciali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi) se nel contratto non è prevista una clausola speciale che si riferisce all'applicabilità di questa normativa, entrata in vigore in epoca successiva alla costruzione dell'immobile. La Corte, su ricorso dell'azienda, ha specificato che non poteva trovare applicazione una normativa entrata in vigore in epoca successiva alla costruzione dell'immobile e che pertanto, per renderla applicabile tra le parti, sarebbe stato necessario inserire un'apposita clausola contrattuale. "Tale silenzio - (relativo alla mancanza di un'apposita clausola per il rispetto della normativa di sicurezza) - del contratto è particolarmente significativo in quanto sarebbe stato onere del conduttore, consapevole del tipo di attività da svolgere nei locali presi in locazione e quindi dei relativi sovraccarichi, cui sarebbero state verosimilmente sottoposte le solette, per il peso dei mobili e delle persone destinate a lavorarvi o a frequentare i locali stessi, accertarsi preventivamente che quell'attività (nella specie, agenzia d'assicurazioni) fosse compatibile con la struttura dell'edificio (costruito negli anni trenta del secolo scorso e quindi inevitabilmente privo di quelle caratteristiche tecniche per i sovraccarichi imposte dalle norme emanate in epoca successiva) ovvero pretendere in contratto specifiche garanzia in proposito dal locatore". Inoltre la Corte ha poi concluso sottolineando che "la destinazione contrattuale dell'immobile locato ad ufficio d'agenzia d'assicurazione non comporta un'interpretazione che veda come fisiologico un "affollamento" di persone paragonabile a quello di banche, ristoranti o caffè et similia, tipici locali "aperti al pubblico".
(06/07/2010 10:00 - Autore: Luisa Foti) - Cita nel tuo sito  | Commenti




Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More RSS giuridici
Vedi ultimi commenti | Commenta questo articolo:
blog comments powered by Disqus

Raccolta normativa Sentenze Cassazione Codici OnLine Legge Finanziaria




Danno biologico Tariffe avvocati Scorporo fatture Formulari OnLine Ricerca libri giuridici Interessi legali Rivalutazione monetaria Aste giudiziarie Ricerca CAP Numeri telefonici Esame avvocato Corso concorso in magistratura Tutte le risorse»


Ultima ora Legge Finanziaria Giornali e riviste Previsioni Meteo

Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualitą |  Leggi e sentenze |  Consulenza legale |  Chat line
© Studio Cataldi 2001-2012