La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 155/2010, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice sul presupposto di aver superato il periodo di comporto
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza 155/2010, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento della lavoratrice sul presupposto di aver superato il cd. periodo di comporto laddove risulti provato, anche dalla CTU, che la malattia è stata cagionata da demansionamento illegittimo e da fatti integranti mobbing e bossing.

Per cui, oltre alla indennità sostitutiva di reintegra, scatta anche il risarcimento del danno.


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