Con la sentenza n. 14617, depositata il 17 giugno 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'avvocato il quale, rinunciando al suo mandato, difende la controparte nella stessa causa, va incontro a sanzione disciplinare
Con la sentenza n. 14617, depositata il 17 giugno 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'avvocato il quale, rinunciando al suo mandato, difende la controparte nella stessa causa, va incontro a sanzione disciplinare.

Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite "sulla base di un principio già affermato da queste Sezioni Unite, e condiviso dal Collegio - Cass S. U. n. 20024 del 2004 - , secondo cui "nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanza nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro personale) è rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza".


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