Uso telefono alla guida? Solo se serve ad evitare danno grave per sè o altri. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 14556 del 16 giugno 2010
La multa fatta dagli agenti di polizia in una situazione di scarsa visibilità è comunque valida. La corte di Cassazione con la sentenza n. 14556 del 16 giugno 2010 ha infatti stabilito che il verbale della polizia è inoppugnabile anche se gli agenti hanno fatto la multa con la macchina in movimento. La Corte ha poi precisato che l'utilizzo del cellulare in macchina è legittimato solo sulla base dell'assoluta necessità di "evitare a sé o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona". La seconda sezione civile ha infatti stabilito che "debba attribuirsi pieno valore probatorio al verbale con cui il conducente l'autovettura, al momento dell'avvistamento e dell'affiancamento, non indossava la cintura di sicurezza, non potendosi ritenere che tale forma di con stazione sia qualificabile come una mera sanzione.
Erroneamente, pertanto il Tribunale ha escluso la fede privilegiata del verbale; tanto più che nella specie il carabiniere (…) sentito come teste, ha dichiarato che (l'avvocato) non faceva uso delle cinture di sicurezza (…) molto prima dell'arrivo in prossimità dello studio professionale, ove avvenne il fermo del veicolo, e prima che questi iniziasse la manovra di parcheggio". Per quanto attiene all'suo del cellulare durante la guida, "non è giustificato, a meno che non risulti integrato lo Stato di necessità, configurabile ogni qualvolta sussista l'immediatezza dell'esigenza di evitare a sé o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona". L'avvocato alla guida, protagonista della vicenda, aveva eccepito infatti di essere al telefono per una questione relativa ad un cliente detenuto, cosa che "quand'anche veridica, sarebbe comunque manifestamente inidonea ad integrare gli estremi di cui all'art. 54 cod. pen., non essendo all'evidenza configurabili l'immediatezza dell'esigenza di evitare a sé o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona e, soprattutto, l'inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, posto che alla, per sempre urgente chiamata, l'avvocato avrebbe potuto dare riscontro non durante la guida, con pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, ma dopo avere opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale".

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