La Corte di Cassazione, con sentenza 31 maggio 2010 n. 13256, ha stabilito che, in caso di sciopero aziendale, che ha reso impossibile la prestazione per causa non imputabile all'imprenditore, il lavoratore assente per malattia, qualora non abbia manifestato la sua adesione allo sciopero, non deve essere privato della retribuzione.

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