Esporre una copia in bianco e nero del permesso di parcheggio per invalidi non integra gli estrei del reato previsto e punito dall'art. 489 del codice penale (uso di atto falso). Lo ha chiarito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 22578/2010 specificando che quando la copia esposta mostra "palesemente la sua natura di fotocopia" non si può parlare di uso di atto falso anche se il suo uso è stato fatto per occupare un parcheggio riservato da parte di un soggetto non legittimato. In precendenza la Corte di Appello aveva derubricato la constestazione mossa all'imputato
di contraffazione del permesso di sosta ed aveva emesso sentenza di condanna per uso di atto falso. Ricorrendo in Cassazione l'automobilista ha fatto notare che non si può considerare un falso la fotocopia di un atto che falso non è. La suprema Corte, dando ragione all'imputato, ha fatto anche notare che una riproduzione in bianco e nero non può di certo simulare l'originale dato che si dimostra palesemente come una copia fotostatica e, per questo, viene a mancare il cosiddetto dolo generico che caratterizza il reato.

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