Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza 12 maggio 2010, n. 1464
Il TAR Lombardia, con sentenza 12 maggio 2010, n. 1464, ha stabilito che il discrimine tra gli atti che devono considerarsi rientranti nell'ambito oggettivo della disciplina dell'accesso e quelli destinati a rimanerne fuori, non va identificato nella distinzione tra attività posta in essere nell'esercizio di potestà pubbliche e attività condotta secondo moduli privatistici, ma nella sottoposizione o meno del soggetto preposto al suo espletamento al dovere di imparzialità.

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