La riforma del 2008 aveva introdotto l'obbligo di indicare il nome del responsabile del procedimento nelle cartelle inviate dagli organi di riscossione esattoriale, pena la nullità delle stesse, al fine di consentire una maggiore responsabilizzazione nella attività di esazione .Dopo il primo intervento della Consulta, la Cassazione con la sentenza del n. 10805 del 5 maggio 2005 ha ribadito come le cartella mute, ossia prive del nome e della sottoscrizione del funzionario responsabile, che siano state notificate prima del 2008, sono valide e non sono colpite dalla forma di invalidità assoluta. Così la Corte si è richiamata alla previsione dell'art. 36 4-ter del noto decreto milleproroghe del 2008 secondo cui, la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
Tale previsione trova applicazione solo per i ruoli consegnati agli agenti di riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, per tale motivo la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse. La suprema Corte in questo modo pone un ancora una volta un freno alle impugnazioni contro la cartelle pazze sulla base di un rilevo formale come l'indicazione del responsabile del procedimento.

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