Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 10310 depositata il 29 aprile 2010
Altra sentenza in tema di equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo: la cassazione dice che per stabilire la lunghezza del processo si deve calcolare il tempo "solo" dal momento dell'emissione del decreto che dispone il giudizio e non prima, cioè dal momento in cui cominciano le indagini preliminari. La questione è arrivata ai giudici del Palazzaccio, in seguito al ricorso proposto da un cittadino, la cui tesi era stata respinta anche in secondo grado in quanto anche i giudici di merito non avevano riconosciuto la fondatezza dell'eccezione sollevata dallo stesso: il ricorrente, in particolare, sosteneva si dovesse cominciare a calcolare la durata (irragionevole) del processo, dall'inizio delle indagini preliminari. La prima sezione civile, investita della questione, con la sentenza
10310 depositata il 29 aprile 2010, ha stabilito, motivando per relationem (Cass., Sez. I., 23 dicembre 2009, n. 27239, m. 610994) che "secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, nella valutazione della durata di un procedimento penale, il tempo occorso per le indagini preliminari può essere computato solo a partire dal momento in cui l'indagato abbia avuto la concreta notizia della sua pendenza, solo da tale conoscenza sorgendo la fonte d'ansia e patema suscettibile di riparazione. Ne consegue che, in relazione al momento anteriore alla notificazione del decreto di citazione di giudizio, i ricorrenti sono gravati dall'onere di allegare specificamente quando abbiano appreso di essere stati assoggettati ad indagine penale". La Corte ha poi precisato che (in riferimento al fatto che il ricorrente aveva detto di aver appreso della pendenza di un procedimento penale a suo carico in occasione dell'identificazione di polizia giudiziaria del 21 settembre 2001) "il fatto che la persona identificata sia stata invitata a indicare l'indirizzo per ulteriori comunicazioni vale di per sé a definirla come indagata, quando non vi sia stata richiesta di una formale dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni a norma dell'art.161 c.p.p. , come lo stesso art. 349 c.p.p. prevede".

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