I principi generali di cui agli art. 1325 cc e 1326 cc devono trovare applicazione nel contratto di attivazione di linea telefonica. Anche per esso vige il principio della libertà di forma e si perfeziona nel momento in cui il proponente giunge a conoscenza dell'accettazione del destinatario Con la sentenza n. 7997 del 1 aprile 2007, la Suprema Corte ha avuto modo di soffermarsi sull'annoso tema del perfezionamento del contratto
di telefonia ritenendo che, nonostante l'art. 3 del D.M. 484 del 1988 abbia individuato, impropriamente, il momento del perfezionamento con quello della concreta attivazione della linea, questo deve ritenersi concluso con il semplice consenso anche se espresso solo verbalmente per telefono. Nonostante la norma su richiamata preveda che, il contratto si intende concluso con la sottoscrizione della proposta contrattuale o con l'attivazione dell'impianto, tale previsione normativa contrasta con il principio generale secondo cui, la forma degli atti è libera, se la legge o la volontà delle parti, non dispone diversamente art. 1325 cc , nonché con il più generale principio consensualistico che disciplina la materia contrattuale e che richiede il consenso legittimamente manifestato per la conclusione di un contratto . Principi non suscettibili di deroghe da parte di norme di rango inferiori.

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