L'invio della raccomandata, con la quale il lavoratore impugna il licenziamento illegittimo, vale ad impedire ogni decadenza dal relativo diritto, a prescindere data di ricezione dell'atto impugnatorio da parte del datore di lavoro. Così le Sezioni Unite, con sentenza n. 8830 del 14.04.2010, hanno superato il contrasto giurisprudenziale sul tema , ammettendo, anche in tema di impugnazione stragiudiziale di licenziamento
ritenuto illegittimo, effettuata a mezzo del servizio postale, l'ormai noto" principio di scissione" che consente di distinguere due momenti diversi ai fini del perfezionamento di una notificazione tra notificante e destinatario . Senza smentire la natura recettizia dell'impugnativa la Suprema Corte ha riconosciuto come, l'utilizzo di tale strumento, nel diritto del lavoro, non richieda necessariamente la conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Ciò che rileva, ai fini decandenziali, è l'invio della raccomandata da parte del lavoratore e non la ricezione da parte del datore. Solo in questo modo viene garantita una tutela effettiva al soggetto onerato. Il principio costituzionale di ordine generale secondo cui l'effetto impeditivo della decadenza si verifica nel momento in cui si da impulso al procedimento di comunicazione mediante il servizio postale, non a quello di ricevimento della raccomandata da parte del destinatario, deve trovare applicazione anche in ambito lavoristico e più in particolare in tema di impugnazione del licenziamento. In questo modo viene garantito il rispetto dei principi di ragionevolezza e difesa di cui agli art. art 3 e 24 Cost che devono essere affermarsi tanto sul piano sostanziale che processuale .

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