La Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n..6437 del 17 marzo 2010, ha stabilito che il licenziamento «per giusta causa» ha natura disciplinare e, come tale, deve sottostare alle norme dello statuto dei lavoratori. Una guardia giurata era stata licenziata dalla società privata dalla quale dipendeva dopo essere stato scoperto a dormire nelle ore di turno. Il Tribunale di primo grado, reintegrava nel posto di lavoro il dipendente con diritto al risarcimento dei danni, ritenendo sproporzionato e non corretto il licenziamento
in tronco inflittogli , poiché, si violava quanto stabilito dallo Statuto dei lavoratori sulla contestazione dell'addebito e il diritto di difesa. La Corte di appello, però, convalidava il licenziamento spiegando che, nel licenziamento per giusta causa è ammesso il cd. licenziamento in tronco e quindi, non trovano applicazione le procedure previste per le contestazioni disciplinari. La Suprema Corte ha, invece, stabilito che "il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente anche dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge n.300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa". Quindi, la società avrebbe prima dovuto contestare l'addebito al lavoratore e, poi mettere in condizione il lavoratore di esercitare il suo diritto di difesa.

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