Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 4741, depositata il 26 febbraio 2010
Con la sentenza n. 4741, depositata il 26 febbraio, la Quinta sezione civile della Corte di Cassazione, ha stabilito che è valido l'accertamento fiscale che sui conti bancari del contribuente fatto dalla guardia di Finanza anche se, nel relativo procedimento penale, le indagini sono coperte da segreto istruttorio. Secondo la corte infatti, non si tratterebbe di "elementi acquisiti in sede penale e trasfusi nell'accertamento fiscale, ma di indagine svolta in sede amministrativa". La quinta sezione, in circa 20 pagine di motivazione, ha quindi motivato la sua decisione precisando che "in tema di accertamento, la necessità dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la trasmissione di atti, documenti e notizie acquisite nell'ambito di un'indagine o un processo penali, disposta dall' art. 63, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, il cui contenuto è stato riprodotto ad litteram nell' art. 33, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, è prevista a salvaguardia del segreto delle indagini penali e non ha alcuna finalità di tutela nei confronti del contribuente: conseguentemente 1'eventuale mancanza dell'autorizzazione, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi".

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