La pronuncia della Cassazione sul tema dei contratti di lavoro interinale costituisce un precedente di estrema rilevanza. Il principio di diritto elaborato dalla Cassazione è il seguente: Il rapporto di lavoro interinale che ha luogo attraverso due distinti contratti, quello di fornitura di lavoro temporaneo e quello di prestazione di tale lavoro, è caratterizzato da una scissione fra gestione normativa e gestione tecnico produttiva del lavoratore; in tale ambito il contratto di prestazione di lavoro temporaneo costituisce per il lavoratore la fonte esclusiva della disciplina normativa del suo rapporto di lavoro (c.d. contratto
base) ed al suo contenuto va fatto riferimento per accertare l'assoggettamento della impresa utilizzatrice alla sanzione prevista dal comma 3 dell 'art.10 l. 196/97, con la conseguenza che in caso di contrasto fra il termine finale contenuto nel contratto di prestazione di lavoro e quello contenuto nel contratto di fornitura, ai fini predetti, ha rilievo unicamente il termine contenuto nel primo contratto; il contenuto di detto contratto è rilevante anche nei confronti dell'impresa utilizzatrice perché ad essa si estende per effetto di una fattispecie caratterizzata da due autonomi negozi ontologicamente fra loro collegati che danno luogo ad un rapporto indivisibile trilaterale; sul lavoratore, attesa la sua posizione nel contratto
di fornitura, non incombe alcun obbligo di conoscenza del contenuto dello stesso (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 27 febbraio 2003, n.3020: Contratto di lavoro interinale - Struttura - Apposizione del termine nel contratto di prestazione temporanea e difformità rispetto al contratto di fornitura).

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