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Non ha diritto all'indennità per i servizi esterni il personale militare spostato in altra sede ma sempre addetto a lavoro di ufficio


Un Brigadiere chiedeva il riconoscimento del diritto alla indennità, per aver prestato, con l'incarico di Brigadiere Capo, servizi all'esterno del reparto di appartenenza ( richiamando il Dpr 147/1990, art. 12). Il Tar si è pronunciato con la Sentenza n. 59/2010, nella quale ha chiarito che la normativa in questione stabilisce precise caratteristiche affinché i servizi possano considerarsi esterni. I servizi devono essere organizzati stabilmente in turni continuativi che coprono l'arco dell'intera giornata, devono essere svolti istituzionalmente all'esterno del reparto di appartenenza, per tutta la durata del turno e devono riguardare personale predeterminato, specificamente individuato. Inoltre, per "organizzazione in turni" si intendono tutti i servizi caratterizzati dalla normalità della turnazione, con carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non ricoprano l'arco delle 24 ore, da coincidere per durata con l'orario obbligatorio giornaliero. La ratio dell'indennità in questione va individuata nell'esigenza di ristorare e compensare il personale che si trova a operare in condizioni di particolare disagio, quale l'esposizione a agenti atmosferici e a tutti i rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni. Non rileva pertanto, l'attività svolta in esterno presso altre strutture o uffici. Il Tar ha anche specificato che la giurisprudenza ha affermato che "tenuto conto della ratio legis sopra evidenziata, non appare riconducibile alla previsione normativa in esame l'ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici della unità di appartenenza, ma presso altri uffici. In quest'ultimo caso, infatti, non ricorre quell'esigenza di ristorare il particolare disagio derivante da un servizio gravoso poiché esposto a particolari fattori di rischio ambientale. Nel caso di specie, nessuno dei servizi svolti dal ricorrente rientra nella normativa in esame. Quindi, se il personale è esposto a "rischi" ha diritto a una indennità, se, invece, il personale affronta i disagi connessi allo spostamento in ultra sede, niente indennità
(03/03/2010 10:00 - Autore: Francesca Bertinelli) - Cita nel tuo sito  | Commenti




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