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Un medico attesta falsamente di aver effettuato un'ora di straordinario - Si configura il reato di truffa


La Corte di Cassazione Sez. Seconda Penale, con sent. del 21.01.2010, n. 2772 ha ha confermato, con argomentazioni precise e puntuali, la pronuncia di appello con cui un medico era stato condannato per il reato di tentata truffa,per avere attestato, sul foglio delle presenze di aver effettuato un'ora di straordinario, non effettuata, correggendo poi il foglio e attestando le ore di servizio effettivamente svolte. In primo grado, il medico era stato assolto per insussistenza del fatto. Il giudice di primo grado aveva ritenuto la sussistenza di un'ipotesi di desistenza volontaria, stante che il giorno successivo a quello in cui il medico si era segnato un'ora di straordinario, non effettuata, il medesimo aveva fatto recapitare, all'ufficio preposto al conteggio delle ore lavorative, una rettifica con cui indicava l'esatto ammontare delle ore lavorate, con ciò evitando l'induzione in errore del funzionario dell'ente deputato a erogargli lo stipendio. Ma, la Corte di Appello ravvisava, nel comportamento del medico, un'ipotesi di recesso attivo contemplata dall'articolo 56 del Codice Penale, che regola il delitto tentato. La Corte di Cassazione ha concluso che, l'adoperarsi fattivamente, che è ciò che ha fatto il ricorrente, affinché il destinatario dell'artificio non cadesse in errore è una azione che si colloca all'esterno di una condotta tipica già realizzata in tutti i necessari segmenti, pertanto la stessa non integra desistenza, ma recesso attivo. Pertanto la Cassazione ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali.
(19/03/2010 10:00 - Autore: Francesca Bertinelli) - Cita nel tuo sito  | Commenti




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