Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualità
Home |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualità |  Ultima ora

News per il tuo sito Feed rss news Newsgroup Giuridici Consulenza legale Newsletter Giuridica Toolbar Giuridica



Responsabilità medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio Tutti gli argomenti



Studi legali Consulenze legali Riviste e portali


Salute e benessere Traduttore Messaggi SMS gratis Biglietti da visita Tutto sul tempo libero»

Cassazione: avviso di rettifica impugnato sa uno solo dei soci? Sentenza nulla per mancata integrazione del contraddittorio



rss
Add to Google

inviaInvia a un amico
Proponi su Oknotizie
Aggiungi su Facebook

Con la sentenza n. 1983 depositata il 28 gennaio 2008, la quinta sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso proposto avverso un solo avviso di rettifica da uno solo dei soci, determina un litisconsorzio necessario originario: pertanto riguarda inscindibilmente tutti i soci. La vicenda vede coinvolto un contribuente che aveva impugnato l’avviso di rettifica con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione il reddito per la partecipazione del contribuente ad una società. Il contribuente proponeva opposizione da solo e la Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva il ricorso, senza ordinare l’integrazione del contraddittorio. Lo stesso faceva la Commissione Tributaria Regionale. I giudici di legittimità, dichiarando la nullità della sentenza (per mancata integrazione del contraddittorio e conseguente violazione del diritto di difesa), hanno motivato per relationem rifacendosi all’orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza delle Sezioni Unite della Stessa Corte (n. 14815 del 2008), secondo cui “il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società e i soci (…) i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (…) perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie dell’obbligazione (…) trattasi pertanto di litisconsorzio necessario originario con la conseguenza che: il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatari di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (…); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio”.

(Data: 08/02/2010 10.00.00 - Autore: Luisa Foti)

legge finanziaria 2010 Liberalizzazioni Codice di procedura civile Legge fallimentare Decreto anti crisi 78/09 Bonus famiglia

Raccolta normativa Sentenze Cassazione Codici OnLine Legge Finanziaria Legge finanziaria 2010 Decreto Legge Bersani


Danno biologico Formulari OnLine Ricerca libri giuridici Interessi legali Rivalutazione monetaria Aste giudiziarie Ricerca CAP Numeri telefonici Tesi di laurea Esame avvocato Tariffe avvocati Tutte le risorse»



Ultima ora Legge Finanziaria Giornali e riviste Previsioni Meteo

Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualità |  Leggi e sentenze |  Consulenza legale |  Chat line
© Studio Cataldi 2001-2010