Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualità
Home |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualità |  Ultima ora

News per il tuo sito Feed rss news Newsgroup Giuridici Consulenza legale Newsletter Giuridica Toolbar Giuridica



Responsabilità medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio Tutti gli argomenti



Studi legali Consulenze legali Riviste e portali


Salute e benessere Traduttore Messaggi SMS gratis Biglietti da visita Tutto sul tempo libero»

Il nuovo processo dell’invalidità civile: le istruzioni operative dell’Inps



rss
Add to Google

inviaInvia a un amico
Proponi su Oknotizie
Aggiungi su Facebook

Le domande per l’attribuzione dei benefici in materia di minorazioni civili (invalidità, cecità e sordomutismo), di accertamento dell’handicap (legge n. 104/1992) e della disabilità (legge n. 68/1999) dovranno infatti essere inoltrate all’Inps esclusivamente in via telematica, assieme alla certificazione medica attestante la natura delle infermità. Il tutto dovrà avvenire tramite un’applicazione appositamente creata dall’Istituto, riservata ai titolari di un codice di identificazione Pin assegnato dall’Inps al medico oppure ai cittadini o altri soggetti che ne facciano richiesta. Il primo passo è dunque quello della compilazione del certificato medico da parte di uno dei medici certificatori (il cui elenco sarà reso pubblico sul sito internet dell’Inps) attestante le infermità invalidanti. Il certificato medico dovrà «riempire» dei campi informativi obbligatori e contenere necessariamente l’indicazione dell’ambito di invalidità di destinazione. Al certificato verrà assegnato dalla procedura un numero di serie che l’utente dovrà poi indicare nella domanda vera e propria, per consentire l’abbinamento. Una volta in possesso della certificazione, l’interessato potrà presentare la domanda, sempre in via telematica, nella quale dovrà obbligatoriamente essere indicato il numero della certificazione. Il termine per l’abbinamento non può eccedere i trenta giorni dalla data di rilascio del certificato. La circolare si occupa anche della sorte delle domande cartacee presentate entro il 31.12.2009 presso le Asl. Nel caso in cui la visita medica sia già stata effettuata, il procedimento da applicarsi è quello ancora oggi in vigore. In ogni caso, dal momento che l’accertamento definitivo spetta all’Inps, i verbali delle Commissioni mediche Asl dovranno essere sottoposti all’esame di una Commissione medica composta da un medico Inps, da un medico rappresentante le associazioni di categoria e da un operatore sociale. Ove invece la visita sia stata solo programmata, le domande dovranno essere gestite secondo la nuova procedura in vigore dall’1.1.2010. Lo stesso per le visite mediche di revisione già programmate.( circolare Inps n. 131 del 28 dicembre 2009).

(Data: 02/02/2010 10.00.00 - Autore: Francesca Bertinelli)

legge finanziaria 2010 Liberalizzazioni Codice di procedura civile Legge fallimentare Decreto anti crisi 78/09 Bonus famiglia

Raccolta normativa Sentenze Cassazione Codici OnLine Legge Finanziaria Legge finanziaria 2010 Decreto Legge Bersani


Danno biologico Formulari OnLine Ricerca libri giuridici Interessi legali Rivalutazione monetaria Aste giudiziarie Ricerca CAP Numeri telefonici Tesi di laurea Esame avvocato Tariffe avvocati Tutte le risorse»



Ultima ora Legge Finanziaria Giornali e riviste Previsioni Meteo

Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualità |  Leggi e sentenze |  Consulenza legale |  Chat line
© Studio Cataldi 2001-2010