I commi 134 e 135 dell'art. 2 L. Finanziaria 2010, introducono, in via sperimentale per l'anno 2010 e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, nuove agevolazioni finalizzate a rioccupare lavoratori disoccupati, in dettaglio: a) ai datori di lavoro che assumono lavoratori percettori dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti normali (art. 19, Dl n. 636/1939, legge n. 1272/1939) che abbiano almeno 50 anni di età: è riconosciuta l'agevolazione contributiva prevista dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, vale a dire: contribuzione apprendisti per i contratti a termine non superiori a 12 mesi più, se il contratto
viene trasformato a tempo indeterminato, altri 12 mesi di contribuzione apprendisti e, se il rapporto è a tempo pieno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di disoccupazione che sarebbe stata corrisposta al lavoratore; contribuzione apprendisti per 18 mesi, se l'assunzione avviene a tempo indeterminato, più il 50% dell'indennità di disoccupazione non percepita dal lavoratore secondo le regole di cui sopra. b) Ai datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti normali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva: è previsto il prolungamento della durata della riduzione contributiva di cui all'art. 8, comma 2 (contribuzione apprendisti per i contratti a termine non superiori a 12 mesi, più altri 12 mesi di agevolazione se il contratto è trasformato a tempo indeterminato) e all'art. 25, comma 9 (contribuzione apprendisti per 18 mesi, assunzioni a tempo indeterminato) fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento. Le modalità attuative delle predette agevolazioni dovranno essere emanate con apposito decreto interministeriale (LavoroEconomia). Il provvedimento legislativo non fissa il termine entro il quale il citato decreto debba essere emanato.

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