È stata approvata il 22 gennaio in terza lettura al Senato la legge finanziaria 2010 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"). Dopo la fiducia che il governo aveva chiesto alla Camera dei Deputati sull'art.2 del ddl, il Senato ha approvato le modifiche al testo definitivo della Finanziaria 2010. Gli articoli due e tre sono stati accorpati in un unico articolo. La legge entrerà in vigore il primo gennaio 2010. Per quanto riguarda le nuove risorse che serviranno al finanziamento della spesa 2010, la manovra dello scudo fiscale
garantirà circa 4 miliardi di euro e per l'esattezza 3,7 miliardi, mentre arriveranno altri 3 miliardi dall'Inps, in particolare dal Tfr dei lavoratori dipendenti del settore privato. Grazie alla riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili arriveranno circa 350 milioni di euro mentre altri 250 milioni provengono dalla dismissione degli immobili da parte dello Stato. Altri 450 milioni arriveranno dalla riduzione degli stessi immobili. Il fondo sociale per l'occupazione garantirà circa 100 milioni di euro mentre 200 milioni sono in arrivo dal fondo per le aree sottoutilizzate. Dal fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale arriveranno 120 milioni di euro. 48 milioni di euro provengono dalla riduzione di spesa delle autonomie locali e 50 milioni sono in arrivo dalle misure in materia di accertamento delle frodi per invalidità civile
. 10 milioni provengono dai contributi delle comunità montane e dai piccoli comuni mentre circa dieci milioni di euro sono in arrivo grazie alla riduzione degli accrediti alle Agenzie. Infine, grazie agli accordi con le province di Trento e Bolzano e con la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige arriveranno circa un miliardo di euro. Le nuove risorse serviranno al finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, del Fondo per le non autosufficienze, del Fondo per le Politiche Sociali per un totale di più di un miliardo di euro. 800 milioni serviranno a finanziare la proroga della disciplina inerente la detassazione dei contratti di produttività. Un altro miliardo di euro servirà ad anticipare liquidità alle regioni interessate dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari per l'estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. In materia di agevolazioni contributive, 120 milioni finiranno nelle casse degli imprenditori che assumeranno lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione con i requisiti normali che abbiano almeno 50 anni. Altri 40 milioni di euro verranno destinati alla contribuzione dei lavoratori con almeno 35 anni di anzianità che accettino un'offerta lavorativa di un livello retributivo inferiore.
Sono poi in arrivo 65 milioni di euro che verranno destinate a determinate categorie di lavoratori svantaggiati. Per la riduzione dell'Irpef per il trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico saranno necessari 60 milioni di euro. Le imprese che faranno investimenti nella sicurezza avranno un beneficio di 200 milioni di euro. Il fondo delle missioni di pace avrà un incremento di 750 milioni di euro. Ai fini del rimborso Ici, quasi due miliardi di euro finiranno ai comuni a causa delle minori entrate. La deroga al blocco del turn-over dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco (autorizzati a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato) costerà allo Stato 115 milioni di euro. Il fondo della tutela ambientale e lo sviluppo del territorio verrà incrementato di 50 milioni. Altri 50 milioni euro confluiranno nel Fondo solidarietà incentivi assicurativi in agricoltura. Le popolazione dell'Abruzzo, colpite dal sisma nell'Aprile del 2009, potranno beneficiare poi di un'ulteriore proroga per il pagamento dei versamenti fiscali e contributivi sospesi a causa del terremoto: il differimento costerà 170 milioni di euro. La novità della Banca del mezzogiorno costerà quasi dieci milioni mentre la sperimentazione dell'aliquota fissa del 20% per gli affitti costerà alle casse dello Stato 1,5 milioni di euro. Conti Pubblici I primi tre commi dell'art.1 della legge finanziaria, (rimasti invariati rispetto a quanto previsto dal disegno di legge) definiscono i livelli di saldo netto da finanziare per gli anni 2010, 2011, 2012. Per l'anno 2010, saranno necessari 63 miliardi di euro (al netto dei 4,684 miliardi di euro per regolamentazioni debitorie), come si legge dal comma 1. Sempre lo stesso comma, prevede poi un ricorso al mercato finanziario (di cui all'art.11 della legge 486/1978), in termini di competenza pari a 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010, tenuto conto anche di un indebitamento all'estero per un importo complessivo che non superi i 4.000 milioni di euro. Per l'anno 2011 e 2012, il livello massimo del saldo da finanziare è rispettivamente di 54,3 e 41,4 miliardi. Per gli anni 2011 e 2012, il netto da finanziare per le regolazioni debitorie sarà in totale per tutti e due gli anni, di 3,52 miliardi. Il ricorso al mercato finanziario per l'anno è di 253 miliardi per il 2011 e di 250 miliardi per il 2012. Il terzo comma dell'art.1 chiarisce poi che i ricorsi al mercato finanziario "si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato". Infine, secondo la disposizione contenuta nell'art.4 del ddl, le maggiori disponibilità di finanza pubblica che verranno realizzate nell'anno 2010, verranno destinate a fronteggiare la riduzione della pressione fiscale a favore delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati. Pensionati sociali e di invalidità La disposizione dell'art.2 del disegno di legge, stabilisce che andranno al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciali minatori, e all'Enpals, complessivi 18,121 miliardi di euro. Questo è il totale degli importi che lo stato è tenuto a trasferire per interventi assistenziali di sostegno alle gestioni previdenziali e al fondo pensioni di invalidità. L'incremento annuo sarà pari a 303,7 milioni di euro. Alle attività commerciali e artigiani verranno destinati circa 4,477 miliardi di euro, con una differenza di circa 75 milioni in più di euro rispetto all'anno 2009. Verrà poi ripartita, tra le somme da ripartire con conferenza dei servizi (art. 14, legge n. 241 del 7 agosto 1990) ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, liquidati prima della data 1 gennaio 1989, una somma di 836,97 milioni di euro. Al fondo minatori ed Enpals andrà una somma rispettivamente di 2,72 e 63,06 milioni di euro. Una cifra di 40 milioni di euro per il 2012, verrà accostata per pagare l'indennità di accompagnamento e pensione di inabilità per gli extracomunitari (pensione di inabilità prima esclusa e poi reintrodotta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 2009, secondo cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art.3, l'art.80, co.19 della legge la legge n. 388 del 2000 e l'art.9, co.1 del d.lgs. 286 del 1998 in quanto escludevano che "la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"). Assegni e pensioni invalidi civili Il comma 4 dell'art.2 del ddl prevede un totale di spesa 200 milioni di euro per il 2009 e di 204,09 per l'anno 2008, per il finanziamento di maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti (in base all'art. 130 del d.lgs. 113/1998). Per queste spese, si autorizza l'INPS ad utilizzare i fondi di eccedenza tra quelli destinati al sostegno di maternità, paternità e per i pensionamenti anticipati, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi, secondo quanto disposto dalle lettere a) e b) dell'art.2, co.4. Operai agricoli a tempo determinato Il comma 5 dell'art.2, introduce una diversa interpretazione a salvaguardia delle pensioni agricole: la disposizione stabilisce che il termine del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro, per la determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è la stesso di quello previsto per gli operai a tempo indeterminato" (legge 457/1972, art.3, co.2). La norma, con una diversa interpretazione, avrebbe potuto provocare un buco di circa 3 miliardi di euro nel primo anno e, negli anni successivi, di 270 milioni di euro. Finanziamento università ed enti di ricerca Secondo la disposizione contenuta nel comma 6, art.2 del ddl, "per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (legge finanziaria 2007). La norma, in sostanza, introduce un regime di proroga in riferimento al triennio 2010-2012, per quanto riguarda il fabbisogno finanziario di atenei e principali enti di ricerca mantenendo inalterato la crescita del fabbisogno e l'indebitamento netto dei due comparti di spesa. Oltre alle Università statali, gli enti che avranno benefici da questa norma saranno il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area scientifica e tecnologica di Trieste, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La conferma della crescita del fabbisogno è finalizzata ad "evitare che i due comparti di spesa possano, in assenza di regole, determinare un livello di fabbisogno non coerente con l'ipotesi assunta con i tendenziali e con gli obiettivi programmatici", come si legge dalla relazione tecnica che precede il disegno di legge finanziaria. Pubblica amministrazione: acquisto di beni e servizi Secondo quanto prescrive l'art.2, comma 215 della legge finanziaria 2010, le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni aggiudicatrici di appalti di lavori servizi e forniture possono fare ricorso, per l'acquisto di beni e servizi, agli accordi-quadro stipulati da Consip Spa, (in qualità di centrale di committenza, ex art.59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) oppure possono adottare per gli acquisti di beni e servizi comparabili i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dagli accordi quadro. Il comma 216 prescrive poi che la disciplina per l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni quadro Consip resta immutata, pertanto si applicano le disposizioni previste dalle leggi finanziarie del 2000 (art. 26 l. 488/1999) 2001 (art.58 l. 388/2000) 2007 (art.1, commi 449 e 450, l. 296/200) e 2008 (art.2, comma 574, l. 244/2007). Tali convenzioni possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso secondo quanto previsto precedentemente e cioè tramite accordo quadro Consip. L'art.2, comma 217 dispone che, nell'ambito del sistema costituito dalle centrali regionali di acquisto e da Consip Spa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possano indicare criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro stipulati da Consip Spa "al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici" (art. 2, comma 217, l. finanziaria 2010). Adeguamento antisismico e messa in sicurezza scuole L'art.2, comma 229 dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, (con le modalità previste dall'art. 7-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169). Alienazione di immobili statali a trattativa privata Qualora i beni statali non superino il valore di 400 mila euro, l'Agenzia del demanio è autorizzata all'alienazione degli immobili statali attraverso trattativa privata. Qualora invece gli immobili superino il valore di 400 mila euro, la trattativa sarà posta in essere inizialmente mediante asta pubblica/invito a offrire o, nel caso in cui gli immobili on vengano aggiudicati, mediante trattativa privata. Le regioni o gli enti locali territoriali sul cui suolo si trovano gli immobili in questione, potranno esercitare il diritto di opzione in relazione all'acquisto degli immobili o il diritto di prelazione nel caso in cui la procedura di acquisto sia posta in essere mediante offerta libera. Alloggi delle forze armate Al fine di trovare le risorse sufficienti a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della Difesa è autorizzato a stipulare uno o più Fondi comuni di investimento immobiliare con accordi di programma con i Comuni per la valorizzazione degli immobili. Con decreti del Ministero della Difesa verranno individuati gli immobili oggetti della vendita o del trasferimento. Uno o più decreti ministeriali disciplineranno le società di gestione del risparmio del fondo, il suo funzionamento e la cessione delle quote dello stesso fondo. Pertanto, entra trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della Difesa di concerto con il Ministero dell'Economia emanerà uno o più provvedimento per la determinazione delle quote di risorse che derivino dalla cessione delle quote dei Fondi Comuni di investimento immobiliare o dal trasferimento degli immobili ai fondi. Tali quote verranno trasferite al Fondo per l'attuazione del programma delle infrastrutture del Ministero della Difesa. Ammortizzatori sociali in deroga In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze potrà disporre la concessione di trattamenti di concedere in deroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione e di disoccupazione speciale. I trattamenti, per periodi non superiori a 12 mesi, saranno subordinati alla realizzazione di programmi per la gestione di crisi occupazionali che saranno definiti in sede governativa. Tali trattamenti possono essere prorogati. Nel caso di prima proroga, come si legge dall'art.2 comma 128, "la misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento (…), del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive". È sempre 'art. 2, comma 128 a specificare che "i trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione". Proroghe ammortizzatori sociali Vengono prorogate per l'anno 2010, alcune disposizioni che erogavano specifici ammortizzatori sociali per l'anno 2009. La disposizione che viene prorogata riguarda l'art.19 del d.l 185/2008. ("Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga"). Apprendistato La finanziaria garantirà un finanziamento di circa 100 milioni di euro per l'anno 2010. Di questa cifra, il 20 % verrà destinato all'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e all'apprendistato per acquisizione di un diploma o di un percorso di alta formazione. Per quanto riguarda la retribuzione dell'apprendistato, la contrattazione collettiva potrà determinare il livello di retribuzione nella misura percentuale della retribuzione che spetta ai lavoratori che abbiano mansioni corrispondenti, tenendo anche conto dell'anzianità di servizio.(comma 145, art. 2 legge finanziaria 2010 che introduce il comma 1-bis all'art 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Autorità indipendenti Secondo quanto viene stabilito dall'art.2, comma 231, per quanto riguarda il trasferimento delle risorse tra le varie Autorità amministrative indipendenti, all'Antitrust verrà attribuita una quota di 2,2 milioni di euro dall'Isvap per ogni anno, da 2010 al 2012. Sempre nello stesso triennio di riferimento, una quota di 8,4 milioni di euro per ogni singolo anno verrà attribuita all'Antitrust dalle risorse dell'Autorità per l'energia elettrica, per il gas e per le telecomunicazioni. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantirà all'Antitrust una cifra pari a 18 milioni di euro spalmati nel triennio di riferimento. Infine l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, garantirà circa 22 milioni di euro all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Garante della Privacy, riceverà per ogni singolo anno che va dal 2010 al 2012, una cifra totale pari quasi 5 milioni di euro dalle entrate dell'Isvap (spalmata nei tre anni); dall'Autorità per l'energia elettrica, per il gas e per telecomunicazioni, Il Garante per la Privacy riceverà una cifra totale di 9,6 milioni di euro, suddivisa nei tre anni, dalle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. La stessa cifra, spalmata nell'arco del triennio, arriverà infine dalle entrate dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Alla Commissioni di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Isvap contribuirà con 0,1 milione di euro per ogni singolo anno che va dal 2010 al 2012, 0,3 milioni di euro per ogni singolo anno del triennio interessato dalla finanziaria arriverà dalle entrate dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. La stessa cifra è in arrivo dall'Autorità per garanzie nelle telecomunicazioni. Un milioni di euro per ogni singolo anno arriverà infine dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Il comma 231 specifica inoltre che i benefici sono trasferiti dall'autorità contribuente a quella beneficiaria entro il 31 gennaio di ogni anno. È inoltre previsto un meccanismo perequativo per le autorità contribuenti: tali misure reintegrative saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle autorità indipendenti percipienti che a tale data presentino un avanzo di amministrazione Acconto Irpef 2009 Secondo quanto previsto dall'art.2, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, in linea con le disposizioni contenute nell'art.1 del decreto legge 168 del 2009 ("differimento del versamento di acconti d'imposta"), ai contribuenti che non hanno applicato la riduzione dell'acconto verrà riconosciuto un credito d'imposta pari all'eccedenza versata che potrà essere utilizzata in compensazione, mentre i sostituti d'imposta avranno l'obbligo di trattenere un acconto Irpef ridotto dagli emolumenti del mese di novembre, secondo quanto previsto dal decreto legge 168 del 2009. Pertanto i sostituti d'imposta che hanno trattenuto al lavoratore l'acconto, avranno l'obbligo di restituire agli stessi l'eccedenza trattenuta. Banca del mezzogiorno I commi che vanno dal numero 151 al 172 dell'art.2, sono interamente dedicati alla Banca del Mezzogiorno. Tali disposizioni prevedono la costituzione della "Banca del Mezzogiorno Spa", una società a partecipazione statale con la possibilità di partecipazione di privati scelti ad hoc da un comitato istituito senza oneri per la finanza pubblica. Il comitato sarà composto da 15 membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno della società Poste italiane Spa (comma 155). La finalità della banca è quella di sostenere i progetti di investimento nel mezzogiorno promuovendo il credito a favore delle piccole e medie imprese anche attraverso il supporto degli intermediatori finanziari. "Il sostegno - si legge dal comma 159, art.2 - deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione". Le obbligazioni emesse dallo stato dovranno essere finalizzate ad agevolare (con finanziamenti, mutui agevolati e servizi di consulenza) progetti delle piccole e medie imprese (pmi) che investano nel mezzogiorno. Al fine di agevolare lo sviluppo di una rete bancaria nel mezzogiorno, verrà introdotta una disciplina specifica in materia di emissione di azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria. Tali azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, anche in deroga alla normativa in materia bancaria e creditizia. Per favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che investano nel mezzogiorno, è inoltre prevista una disciplina tributaria di carattere agevolativo stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze: come prescrive il comma 168, lettera a) art.2, sugli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi dalle banche per il sostegno delle Pmi nel mezzogiorno, e sottoscritti dalle persone fisiche, si applicherà un'aliquota fissa del 5%. Benefici per lavoratori che accettino inquadramento lavorativo inferiore Secondo quanto prescrive il comma 122 dell'art.2, per l'anno 2010, ai lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, beneficiari di un qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensione del lavoro e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore almeno del 20% rispetto alle mansioni esercitate, spetta una contribuzione figurativa (pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto) fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e non oltre il 31 dicembre 2010. Tale beneficio è concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, - si legge dal comma 123 - sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione. Beni confiscati alle organizzazioni mafiose I beni confiscati alla mafia, sui quali la legge n. 575 del 1965 ("Disposizioni contro al mafia") dispone la vendita, saranno oggetto di diritto di opzione prioritaria esercitabile del personale delle forze armate e delle forze di polizia, mentre un diritto di prelazione spetterà agli enti locali dove gli immobili sono ubicati, secondo quanto prescrive l'art.2 del comma 47 lettera a) della legge finanziaria 2010 che modifica la legge n. 575 del 1965. Le somme ricavate dalla vendita dei beni, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica, secondo quanto prescrive il comma 47, lettera c) dell'art.2 della legge finanziaria. Blocco delle assunzioni nella Pubblica amministrazione Modificando la legge n.133 del 2008, sono state introdotte delle deroghe al blocco delle assunzioni. Come, infatti, prescrive l'art.2, comma, nel triennio 2010 2012 ci sarà la possibilità per corpi di polizia e per i corpi nazionali dei vigili del fuoco di assunzioni di personale a tempo indeterminato, con una limitazione: la spesa per le assunzioni non deve superare il limite della spesa per il personale cessato nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nello stesso anno precedente. Pertanto è stata autorizzata una spesa per l'anno 2010 di 115 milioni di euro, per l'anno 2011 di una cifra di 344 milioni e di 600 milioni per l'anno 2012. Cedolino unico nelle pubbliche amministrazioni Secondo quanto prevede il comma 187 dell'art.2, il pagamento delle competenze accessorie (indennità accessorie), spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche è disposto congiuntamente alle competenze fisse (stipendi) mediante "ordini collettivi di pagamento" (cedolino unico): la disposizione determinerà in incremento delle casse statali di 200 milioni di euro grazie l'anticipo della tassazione Irpef delle indennità accessorie nel corso dell'anno e non in sede di conguaglio nell'anno fiscale successivo. Riduzione contributi alle comunità con parametri demografici critici Verranno ridotti di 10 milioni di euro i contributi in favore delle comunità montane e dei piccoli comuni che presentino "parametri demografici critici" e cioè che abbiano un'elevata percentuale di popolazione residente che superi i 65 anni, che abbiano una percentuale elevata di popolazione residente con età inferiore ai 5 anni. Viene inoltre ridotto il contributo anche per quei comuni i cui abitanti non superioni il numero di tremila e il contributo in favore delle comunità montane. Contratti di locazione all'aquila Per agevolare il reperimento degli alloggi nelle zone colpite dal sisma dell'aprile 2009, dal 2010 sarà possibile sperimentare un'imposta sostitutiva pari al 20%. La base imponibile dell'imposta sostitutiva - come si legge dal comma 218 - è costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale imposta verrà versata in luogo dell'Irpef ordinaria dovuta sui redditi di locazione per contratti a canone concordato tra persone fisiche (che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione), relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila. Il termine per il versamento di tale imposta coincide con il termine per il versamento dell'Irpef. È sempre lo stesso comma a precisare che "con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma". Contributi polizze assicurative in agricoltura Secondo quanto prescrive il comma 48-bis dell'art.2 della legge finanziaria 2010, in materia di contributi per il pagamento delle polizze assicurative contro i danni in agricoltura, al fine di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie vengono incrementate di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Altri 20 euro vengono destinati per la copertura delle polizze per ciascun anno del triennio di riferimento. Sempre il comma 48-bis specifica poi che al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità finanziarie per gli interventi assicurativi possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni relativi agli anni precedenti rispetto a quello di competenza senza oneri per lo Stato. Ricerca e sviluppo: credito d'imposta Secondo quanto prescrive l'art.2 comma 226, per gli anni 2010 e 2011, la spesa per il credito d'imposta per i costi sostenuti per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, viene incrementata di 200 milioni di euro. L'utilizzo degli stanziamenti, l'individuazione delle tipologie di interventi suscettibili di agevolazioni, le modalità di fruizione del credito d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione verranno definite da un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Per l'anno 2010, la copertura degli oneri fiscali è prevista attraverso la riduzione del Fondo aree sottoutilizzate (di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni) e per l'anno 2011 la copertura si avrà con la riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33). Diritti aeroportuali per imbarco di passeggeri sui voli Ue ed extra Ue Secondo quanto prescritto dal comma 190, art.2 della legge finanziaria 2010, (ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali) è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione europea, nel limite massimo di 3 euro per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche. Tale anticipazione tariffaria decade se entro diciotto mesi i gestori aeroportuali non depositino la documentazione richiesta (un'istanza corredata da un piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonché del relativo crono programma), non stipulino i contratti di programma o nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati. (comma 190, lettera f, art.2, legge finanziaria 2010). Certificazione maggior gettito Ici Secondo il comma 20-bis, dell'art.2 della legge finanziaria 2010, ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali (d.l. 262/2006, art.2, commi39 e 46, convertito con modificazioni nella legge n.286/2006), i comuni, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, avranno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'Interno una certificazione del maggior gettito derivante dalle misure di incremento della base imponibile Ici (ex art.2, commi 33-38 e da 40-45 della legge 262 del 2006) con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. Rimborso ai comuni delle minori entrate Ici In seguito all'esenzione dell'imposta Ici per l'abitazione principale, la legge finanziaria dispone il rimborso ai comuni per le minori entrate dovute a tale esenzione. Vengono rimborsati ulteriori 156 milioni di euro per l'anno 2008 e 760 milioni di euro per l'anno 2009 per l'integrazione dello stanziamento originariamente previsto dall'art.1 comma 4 del d.l. 93/2008. Rivalutazione terreni e partecipazioni La legge finanziaria 2010 dispone la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni attraverso la proroga dei termini (dal 1 gennaio 2010) della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola ai fini del pagamento delle relative imposta sostitutive. Il pagamento, rateizzabile in tre arate annuali, può essere effettuato dal 31 ottobre 2010. Le maggiori entrate confluiranno al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia. Interpretazione autentica del "salario medio convenzionale" Secondo quanto prevede il comma 143 dell'art.2 della presente legge finanziaria, l'articolo 63 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, (in base al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) deve essere interpretato nel senso che il valore del salario medio convenzionale, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali. Servizio giustizia Il comma 210 dell'art.2 della presente legge finanziaria, dispone che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della giustizia stipula con le regioni una o più convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas) (ex art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e succ. mod.), per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell'economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia. Settore agricolo Secondo la disposizione contenuta nell'art.2, comma 48-ter della presente legge finanziaria, per le necessità del settore agricolo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua i programmi da sostenere, destinando 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture (ex art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Sisma Abruzzo. Versamenti fiscali e contributivi sospesi o differiti Novità sulle modalità di recupero sui versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009. La prima novità è che salgono da 24 a 60 il numero delle rate per la restituzione del debito. Mentre viene differito il termine del pagamento della prima rata: dal primo gennaio 2010 al 1 giugno 2010. Somministrazione di lavoro Modifiche vengono apportate all'art.20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ("Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"), nel comma 132 dell'art.2 della legge finanziari 2010. Viene previsto che il contratto di somministrazione possa essere stipulato anche nel caso di licenziamento collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni a cui si riferisce il contratto di somministrazione anche nei casi in cui la somministrazione sia finalizzata alla sostituzione di lavoratori assenti, venga conclusa prevedendo l'utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi (articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223) oppure abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi. Staff Leasing Il comma 133 dell'art.2, della presente legge finanziaria abrogando il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, reintroduce lo Staff leasing e cioè il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Stretto di Messina Il comma 195 dell'art.2 della presente legge finanziaria stabilisce l'approvazione del secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la società Stretto di Messina Spa ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 ("Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente"). Viene rinnovellato l'art. 1, comma 1 della predetta legge nella parte in cui prevede la partecipazione al capitale sociale dello Stretto di Messina Spa, di Anas Spa, delle Regioni Sicilia e Calabria, di altre società controllate dallo Stato per garantire la proprietà pubblica dello Stretto di Messina Spa attraverso l'introduzione di una "soglia minima" (51%) per la partecipazione dei citati soggetti. Utilizzo Tfr A partire dall'anno 2010, ci sarà la continuità del versamento da parte dall'Inps (capitolo n.3331) delle risorse accertate dal Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privati dei Tfr. Queste risorse derivano dai versamenti da parte dei datori di lavoro della quota di Tfr maturata e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Disciplina sulle concessioni autostradali Il comma 192 dell'art.2 della legge finanziaria, apporta modifiche alla disciplina sulle concessioni autostradali, introducendo un secondo comma all'art.8-duodecies della legge 59 del 2008 ("Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia della Corte di Giustizia delle Comunità europee" e successive modificazioni l.101/2008). Pertanto viene estesa l'approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con l'ANAS Spa fino alla data del 31 dicembre 2009 a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati. Il comma 192 aggiunge inoltre il comma 2-bis alla legge richiamata (l.59/2008). "Per le tratte autostradali - si legge dal testo - in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS Spa, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, è affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma". Disoccupazione non agricola con requisiti normali non ridotti Secondo quanto prescrive il comma 121 del'art.2 della legge finanziaria del 2010, viene inserito il comma 2-bis all'art.19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Di conseguenza, per l'anno 2010, per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali non ridotti, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (cococo), anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Il comma 121 precisa poi che "per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera". Documento unico di regolarità contributiva Il comma 9 dell'art.2 della legge finanziaria del 2010, apporta modifiche al decreto legislativo del 31 marzo 1998 n.114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997). Pertanto, nel settore del commercio, le regioni, le modalità attraverso cui i comuni possono verificare la sussistenza e la regolarità della documentazione. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio commerciale sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In tal caso, possono essere stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. Il comma 9 precisa inoltre che "l'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali". Inoltre all'art.29 del d.lgs.114/1998 viene inserita una nuova disposizione che prevede la sospensione dell'autorizzione per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del Durc. Edilizia carceraria Il comma 209 dispone che vengano stanziati 500 milioni di euro per la creazione di nuove infrastrutture o aumento della capienza delle infrastrutture esistenti nell'ambito del programma di edilizia carceraria. Tali risorse provengono dal Fondo Aree sottoutilizzate (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Al capo del Dap (dipartimento amministrazione penitenziaria) viene attribuito il ruolo di commissario straordinario che provvederà ad ogni fase dell'investimento ed ad ogni atto necessario per la sua esecuzione nel rispetto della normativa comunitaria sugli appalti. Inoltre il Commissario può individuare le infrastrutture carcerarie già esistenti o le aree aventi la stessa destinazione che rivestono particolare valore. Può inoltre cedere la proprietà di determinati immobili come corrispettivo anche parziale per la realizzazione delle opere. Gli interventi verranno approvati con delibera dal Cipe, integrato dal Presidente della Regione e dal Sindaco del Comune interessati. Tale delibera sostituisce ogni altra autorizzazione, determina la variazione urbanistica e il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile; comporta inoltre sugli immobili individuati per l'intervento, l'assoggettamento al vincolo preordinato all'esproprio. Infine, viene modificato l'art.44-bis del d.l 207/2008 (proroga termini) per sopprimere il rinvio alla legge obiettivo e alle procedure previste dal codice degli appalti per le infrastrutture strategiche. Emittenti radiotelevisive locali La legge finanziaria provvede ad una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010 per il finanziamento delle emittenti radiotelevisive locali. La coperture degli oneri è disposta a valere sulle revoche totali o parziali delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992 ("Concessioni di agevolazioni a favore delle imprese che intendono promuovere dei programmi di investimento"). Riduzione contributi agli enti locali Secondo la prescrizione dell'art.2 comma 173 della legge finanziaria 2010, il contributo Il contributo ordinario base spettante agli enti locali è ridotto per il triennio 2010-2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, - si continua a leggere dal comma 173 - con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Il comma 174, prescrive poi la riduzione del numero dei Consiglieri comunali del 20%. La disposizione seguente prevede l'ulteriore riduzione degli assessori comunali di un quarto, mentre gli assessori provinciali verranno ridotti di un quinto. Il comma 176 prevede ancora la soppressione della figura del difensore civico (di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), delle circoscrizioni di decentramento comunale (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni). Il sindaco potrà delegare le proprie funzioni a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. Viene inoltre soppressa la figura del direttore generale e dei consorzi di funzioni tra gli enti locali. La legge finanziaria prevede poi la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane (previsto precedentemente dall'art.34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e altre disposizioni). Secondo il comma 177, il 30% delle risorse per cento delle risorse finanziarie destinate alle comunità montane è assegnato è assegnato ai comuni montani con decreto del Ministero dell'interno. Sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare. Infine, il comma 178, stabilisce che le riduzioni di spesa confluiranno nel fondo per interventi urgenti e indifferibili del Ministero dell'economia (articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33). Finanziamento Pmi Secondo le prescrizione dell'art.2, comma 225 della legge finanziaria 2010, le operazioni a favore delle piccole e medie imprese possono essere effettuate non solo dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ma anche ma da fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. (Viene pertanto ampliato il contenuto dell'art.3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33). La seconda parte del comma 225 stabilisce poi che "lo Stato è autorizzato a sottoscrivere per l'anno 2010 fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione". Fondo per interventi urgenti e indifferibili Al Fondo per interventi urgenti e indifferibili vengono destinati più di 4 miliardi di euro per il 2010, quasi 4 miliardi di euro per il 2011 e tre miliardi di euro per il 2012 che derivano dal versamento da parte dell'Inps del tfr dei dipendenti del settore privato e dalla revisione dell'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e delle regione autonoma del Trentino Alto-Adige. (dal comma 96 al comma 115 della presente legge finanziaria). Vengono poi ridotte le disponibilità del predetto fondo di quasi 4 miliardi di euro per l'anno 2010, di quasi un miliardo e mezzo di euro per il 2011, di 2,5 miliardi per l'anno 2012 e di 760 milioni di euro per l'anno 2013. A sostegno dell'economia reale vengono ridotte di circa 120 milioni di euro la disponibilità del Fondo strategico del paese (d.l. 185/2008). Fondo per l'occupazione Per l'anno 2010, il fondo per l'occupazione, con la presente legge finanziaria, viene decrementato di 100 milioni. Frodi per l'invalidità civile Vengono previste, con la presente legge, più di 100 mila verifiche per accertamento frodi invalidità civile. Incentivo ai datori di lavoro che non licenziano Per l'anno 2010, è previsto un incentivo, nei limiti di 12 milioni di euro proveniente dall'Inps per i datori di lavoro che non abbiamo effettuato, nei dodici mesi precedenti, riduzione del personale o sospensioni dal lavoro e che assumo lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria (d.l. 636/1999, art.19, comma 1, "Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità"). Informazioni sul traffico telefonico Secondo la disposizione dell'art.2, comma 201, che amplia il contenuto del comma 4, art.96 della legge n.259 del 2003, introducendo la possibilità del rilascio di informazioni relative al traffico telefonico in maniera gratuita. Per quanto riguarda le prestazioni ai fini di giustizia, si continua ad applicare la normativa contenuta nel decreto ministeriale del 26 aprile del 2001 n. ("approvazione del listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni"). Interventi legati al rischio idrogeologico Secondo la previsione del comma 230 dell'art.2 della presente legge finanziaria, le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009 sono pari a 1.000 milioni di euro. Tali risorse vengono prelevate dal Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, (art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni) e sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino (d.l.152/2006 e l.13/2009) e il dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas) che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale. Lavoro accessorio Il ricorso alla tipologia di lavoro cosiddetto accessorio, è previsto nei limiti del rispetto della disciplina vincolistica in materia di contenimento della spesa di personale e dal Patto di stabilità interno. Il comma 139, art.2 della legge finanziaria dispone aggiunge infatti il comma 2-ter all'art. 70 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n.276 ("Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"). Locazioni passive della Pubblica Amministrazione Secondo quanto prescritto dall'art.2, comma 212 della presente legge finanziaria, dal 1 gennaio 2010 le amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, delle superfici da esse occupate non più necessarie. Tali amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare; verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi; stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni, adempie i predetti contratti e consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. Il comma 212 specifica poi che è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Mef l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Mef- Dipartimento del tesoro. Le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio, gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2010, tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Dipartimento del tesoro (Mef) l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Mef, l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma 212. Monitoraggio Inps L'art.2, comma 131, n.2, (ampliando il testo del comma 7 dell'art.19 della l.2/2009) stabilisce che, nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua (art.18 l.388/2000 e succ. mod.) possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In sostanze, i Fondi interprofessionali per la formazione continua concorrano nella misura del 30%, al trattamento spettante ai lavoratori iscritti ai fondi medesimi. Nel caso però di licenziamento di lavoratore da parte di datore di lavoro iscritto al fondo, il concorso al 30% all'indennità di mobilità è previsto nella concessione della prima proroga. Perequazione e solidarietà per Trentino Alto-Adige e Province autonome di Trento e Bolzano Vengono stabilite nuove norme per il riordino finanziario della Regione Trentino Alto-Adige e delle province autonome di Treno e di Bolzano in materia di attuazione del federalismo fiscale ex art.119 della Costituzione (legge n. 42 del 2009, art. 27, "Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome"). Vengono riconosciute per un decennio alle province autonome somme annue per 617,5 milioni di euro. Inoltre, viene previsto il riordino delle compartecipazioni all'Iva, Ires, accise sui prodotti petroliferi, imposta assicurazioni, al contributo Rca, al S.S.N., alla soppressione dei trasferimenti in quota variabile e dei trasferimenti per leggi di settore, rideterminazione delle somma dovute per funzioni già esercitate per conto dello Stato, l'assunzione a carico del bilancio delle province autonome di nuove funzioni trasferite o delegate dalla Stato. Altri 100 milioni di euro per anno, a partire 2010, verranno assegnate per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica per il finanziamento di iniziative e progetti di competenza dello Stato. Pesca e Acquacoltura In attuazione degli obblighi comunitari del Fondo Europeo della Pesca, è stato prorogato il programma Nazionale triennale della Pesca e dell'acquacoltura 2007-2009. I relativi oneri sono garantiti dalle risorse residue relative all'attuazione dei piani nazionali del settore agricolo alimentare e forestale previste dalla finanziaria del 2008. Programma infrastrutture strategiche Secondo il comma 222, art.2 della presente legge finanziaria, (con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE. Il seguente comma (223) dispone che, con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma precedente, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma. Recupero somme dovute all'erario dagli enti locali Dal 10 gennaio 2010, le somme dovute all'erario dagli enti locali vengono rateizzate in 20 annualità (ex art.31 commi 12-13, l.289/2002) con gli interessi dovuti al tasso legale. Tali somme costituiscono la riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti degli enti locali per i quali non è stato possibile operare le previste riduzioni da specifiche norme di legge. Reinserimento lavoratori svantaggiati Secondo quanto prescrive il comma 134 dell'art.2 della presente legge finanziaria, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010 per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il successivo comma stabilisce che alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è concesso un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente; un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente; un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Il comma 137 stabilisce che la gestione delle misure stabilite nei commi precedenti è affidata alla società Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Patto Salute E' stato siglato per il triennio 2010-2012 il nuovo patto per la salute tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di un accordo finanziario e programmatico teso a migliorare la qualità del Servizio sanitario nazionale razionalizzando la spesa mediante l'appropriatezza delle prestazioni. Le regioni avranno il compito di garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione sanitaria e lo Stato, da parte sua, si impegna ad assicurare 104.614 milioni di euro per l'anno 2010 e 106.934 milioni di euro per l'anno 2011 ed un incremento del 2,8% per l'anno 2012. Per l'adeguamento strutturale e tecnologico del SSN si è stabilito di ampliare lo spazio di programmabilità relativo all'edilizia sanitaria avvalendosi anche della possibilità di utilizzare le risorse FAS di competenza regionale. Il programma straordinario di investimenti nell'edilizia sanitaria prevede l'elevazione dagli attuali 23 miliardi ai 24 miliardi di euro. Governo e regioni convengono che i settori strategici in cui operare, per garantire un maggiore soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e, nel contempo, un serio controllo della spesa sono i seguenti: 1. Riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera ; 2. Assistenza farmaceutica; 3. Governo del Personale; 4. Qualificazione dell'assistenza specialistica; 5. Meccanismi di regolazione del mercato e del rapporto pubblico privato; 6. Accordi sulla mobilità interregionale; 7. Assistenza territoriale e post acuta; 8. Potenziamento dei procedimenti amministrativo connotabili; 9. Rilancio delle attività di prevenzione. Per quanto riguarda gli organismi di monitoraggio, vengono confermate, da un lato le funzioni del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, dall'altro viene istituito il nuovo organismo di Struttura di monitoraggio paritetico che avvalendosi del supporto dell'Agenas e dell'Aifa è composto da rappresentanti dello stato e delle regioni che hanno competenze specifiche nel campo sociosanitario ed economico. Sull'assistenza farmaceutica Stato e Regioni si impegnano costituire un apposito tavolo che entro un mese faccia una proposta organica sulla base dei dati provenienti dall'analisi della spesa farmaceutica. Grande attenzione è stata infine rivolta alle problematiche relative ai pazienti anziani non autosufficienti adeguando e distribuendo meglio le prestazioni assistenziali domiciliari e residenziali. Detassazione contratti di produttività La disciplina sulla detassazione dei contratti di produttività (prevista dall'art.5 del d.l. 185/2008) è prorogata anche per l'anno 2010. Vengono inoltre ridotti l'irpef e le relative addizionali del trattamento economico accessorio del personale sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Per la copertura dei relativi oneri viene stanziata una somma di 60 milioni di euro (confermando la somma stanziata nel 2009). L'agevolazione è altresì prevista per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 35 mila euro. Confidi Il comma 33 dell'art.2 della presente legge finanziaria prevede che una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Spese Giustizia (modifiche al d.p.r. 115/2002) La legge finanziaria (art.2, dal comma 202 al comma 208) interviene sulla disciplina delle spese della giustizia (d.p.r. 155 del 2002, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"). Viene eliminata l'esenzione per una serie di procedimenti: per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore ai 2500 euro, per il processo cautelare attivato in corso di causa, per il processo per regolamento di competenza e di giurisdizione, per i giudizi di opposizione ed ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative (ex art.23, l.689/1981) e per i giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione. Entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della Giustizia provvede a stipulare una o più convenzioni con per la gestione e la riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia previste dal d.p.r. 115/2002, che risultano dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l'espiazione della pena prima della medesima data (comma 203). Le somme che derivano dalla gestione dei crediti per le spese di giustizia sono versate al bilancio statale per essere riassegnate al Ministero della Giustizia per altri finanziamenti (piano per lo smaltimento processi civili e il potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria) (comma 205). Arriva una modalità semplificata per la pubblicazione della sentenza di condanna: è stato modificato l'art.36 del codice penale pertanto, nei casi in cui la legge preveda la pubblicazione della sentenza penale di condanna, la pubblicazione sui giornali è effettuata mediante la sola indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del Ministero della Giustizia (comma 206). Anche per le sentenze di condanna in materia di diritto d'autore e di responsabilità amministrativa degli enti (nel caso di condanna dell'ente stesso ad una sanzione interdittiva), è prevista una semplice modalità di pubblicazione. Comune di Roma Per l'anno 2010, il comma 185 dell'art. 2 della presente legge finanziaria, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, attribuisce al comune di Roma, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili, un importo pari a 600 milioni di euro. Il comma successivo dispone poi la concessione di un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma (ex art. 78, "disposizioni urgenti per Roma capitale", d.l.112/2008, convertito con modificazioni dalla l.133/2008, e successive modifiche) fino a concorrenza dell'importo di 600 milioni di euro per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo (ex art.7-quinquies, comma 1, d.l. 5/2009 convertito dalla legge n.33/2009). Riduzione contributiva per i datori che assumo disoccupati over 50 Vengono previste riduzioni contributive per i lavoratori in mobilità, ai datori di lavoro che assumo lavoratori over 50 e che siano beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali. La durata del beneficio è prolungata per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità suddetta, con almeno 35 anni di età contributiva fino alla data della maturazione del diritto al pensionamento. In ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio, concesso a domanda, viene erogato nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Rimborso a poste italiane Spa per le riduzioni tariffarie all'editoria Tale disposizione consente la rimodulazione delle rate annuali con le quali il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (Presidenza del Consiglio dei Ministri) effettua il rimborso a Posta Italiane Spa delle somme corrispondenti alle riduzioni tariffarie che Poste Italiane Spa pratica agli editori per la spedizione di prodotti editoriali. Grazie a tale manovra vengono recuperati 45 milioni di euro. Trattamento speciale di disoccupazione in edilizia È prevista la rivalutazione del 100% del trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori licenziati da imprese edili e affini. Tutela lavoratori a progetto Viene riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione (pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente) ai lavoratori a progetto (art.19, comma 2, d.l. 185/2008). Per il biennio 2010-2011, è prevista un ulteriore riconoscimento di una somma pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e non superiore a 4000 euro per i suddetti lavoratori, a condiziona che operino in regime di monocommittenza, abbiano conseguito un reddito lordo annuo non superiore a 20 mila euro, abbiano accreditato nell'anno di riferimento una mensilità nella gestione separata, risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi, risultino accreditato nell'anno precedente almeno tre mesi nella gestione separata. Editoria La legge finanziaria 2010 limita l'erogazione dei contributi e delle provvidenze all'editoria in relazione allo stanziamento di bilancio. Fondo per le attività di carattere sociale e di pertinenza regionale Vengono modificate le modalità di adozione del decreto di riparto del fondo per le attività di carattere sociale e di pertinenza regionale. Tale decreto sarà adottato non solo dal Ministero dell'Economia ma anche con il concerto del Ministero del lavoro. Risorse provenienti dallo scudo fiscale Le risorse provenienti dallo scudo fiscale vengono ripartite nel Fondo di garanzia assicurazione crediti in favore delle piccole e medie imprese. La legge finanziaria del 2010, infatti, per agevolare gli investimenti e il consolidamento della passività attraverso il rafforzamento delle attività del Fondo di garanzia nazionale dei confidi agricoli, stabilisce nella misura di 20 milioni di euro il limite massimo del finanziamento per l'assicurazione del credito a favore delle piccole e medie imprese. Per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, vengono erogati 100 milioni di euro per gli interventi in agricoltura per rifinanziare il Fondo di solidarietà. Vengono poi destinati altri 400 milioni di euro per incrementare il finanziamento delle università per l'anno 2010. (Fondo per il finanziamento delle università). Vengono incrementati di 50 milioni di euro le risorse del Fondo per la tutela dell'ambientale e la promozione dello sviluppo del territorio (si passa pertanto ad un badget di 100 milioni totali) per enti che intervengano sul territorio di appartenenza. Sono altresì destinati 370 milioni, per l'anno 2010 per il finanziamento di convenzioni con i comuni per occupazione dei lavoratori Asu. 130 milioni vengono stanziati per l'anno 2010 per interventi finalizzati ad assicurare la parziale gratuità dei libri di testo scolastici. Sono poi in arrivo una serie di microinterventi sociale ed economico le risorse stanziate andranno a favore dell' Associazioni combattenti, per i terremotati del Belice, per gli esuli di Fiume, Istria e Dalmazia, per Unione Italiana Ciechi, per Museo Statale Tattile Romeo, per Biblioteca Italiana Ciechi Monza, per le vittime del terrorismo, per l'Istituto mediterraneo ematologie, per il Policlinico San Matteo di Pavia, per le popolazioni dell'Abruzzo e per la giustizia. In particolare, per l'anno 2010 arriveranno 181 milioni di euro, 113 per l'anno 2011 e per l'anno 2012, 60 milioni di euro. Ci sarà un rifinanziamento per l'adempimento degli impegni dello Stato che derivano dalla partecipazione a banche e fondi internazionali. La spesa è prevista intorno ai 130 milioni di euro per l'anno 2010. Viene previsto il rifinanziamento del cinque per mille attraverso un rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di euro 400 milioni. Per garantire l'equilibrio finanziario degli enti locali colpiti dal sisma dell'aprile del 2009, saranno erogate, 181 milioni nell'anno 2010, 113 per l'anno 2011 e 60 milioni per l'anno 2012. Grazie alla manovra dello scudo fiscale, una cifra di 400 milioni di euro verrà destinata al finanziamento del settore dell'autotrasporto. Sono infine in arrivo 130 milioni di euro per il sostegno alle scuole non statali. Rinnovo contratti pubblici Per il rinnovo dei contratti pubblici sono state stanziate somme in "misura convenzionale" e cioè che potrebbero subire modifiche in relazione alla crisi del livello internazionale e in base al livello dell'inflazione. Tali somme sono: 3,4 miliardi di euro e verranno distribuite in tre anni e cioè, 639 milioni per il 2010, per il 2011 1.087 milioni e 1680 milioni per l'anno 2012. Per quanto riguarda il comparto Sicurezza-Difesa, (il cui trattamento è adeguato annualmente in base agli indici Istat in correlazione agli incrementi retributivi percepiti dal restante P.I nell'anno immediatamente precedente) si è tenuto conto di valori incrementali superiori. Saranno esclusi i magistrati e gli avvocati dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico consente l'inserimento dell'incremento annuale in fase di previsione direttamente nei capitoli di bilancio. Per gli enti del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) vengono confermate le disposizioni del comma 12 (e cioè che gli oneri rimangono a carico dei rispettivi bilanci, ex 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e l'obbligo di accantonamento in bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti e degli accordi collettivi nazionali per il personale dipendente e convenzionato con il SSN (secondo quanto previsto dal decreto legge 30 settembre 2005, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.248). Viene poi confermato che sono a carico dei rispettivi bilanci, i miglioramenti economici e gli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale 2010-2012, per professori universitari e ricercatori e per il settore non statale. Inoltre, per il 2010, 350 milioni di euro, verranno destinati per contratti a carico dello stato di cui 215 milioni per l'Aran, e 135 milioni per il personale non contrattualizzato, 79 milioni per le forze e i corpi di polizia. Infine, 343 milioni complessivi verranno destinati al settore non statale. Queste somme comprendono anche gli oneri fiscali e cioè contributi previdenziali e Irap a carico delle Amministrazioni. Proroga delle agevolazioni fiscali per recupero patrimonio edilizio Il comma 7 dell'art.2, del ddl finanziaria 2010, apporta delle modificazioni alla legge del 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008). Secondo tali modifiche, sarà del 36% la detrazione dell'Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in favore di acquirenti o intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, secondo quanto previsto dalla lettera a) del 7° comma, art.2. La condizione per poter usufruire della detrazione è che non vengano superati i 48 mila euro di spesa per la ristrutturazione di ogni immobile. Tale cifra potrà poi essere ripartita in dieci rate annuale di pari importo. Per i contribuenti di età non inferiore a 80 anni, c'è la possibilità di una ripartizione diversa e cioè, in 3 o 5 rate annuali. I contribuenti di età non inferiore agli anni 75 potranno optare per una ripartizione in 5 rate annuali. L'agevolazione Irperf ci sarà anche nel caso di acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati: per usufruire delle agevolazioni, i lavori dovranno essere eseguiti entro il 31 dicembre 2012, secondo la prescrizione della lettera b), co.7, art.2. Infine, i soggetti che vorranno alienazione o assegnare l'immobile, dovranno farlo entro il termine perentorio del 30 giugno 2013, anziché entro il termine precedentemente previsto del 31 dicembre 2012. Secondo i dati, il minor gettito totale per l'agevolazione del 36% dell'imposta Irap sarà pari a 2160 milioni di euro. Risparmi per il Pubblico Impiego Secondo quanto previsto dai commi 14 e 15 dell'art.2 della legge finanziaria, le amministrazioni destinatarie utilizzano gli eventuali risparmi, derivanti dalle misure di organizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, "con le modalità e per le finalità previste, previa verifica da effettuarsi entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie". Le risorse aggiuntive, secondo quanto prescrive l'art.2, comma15, "confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui al presente articolo". Il fondo verrà costituito presso via XX Settembre e le relative risorse saranno destinate a sviluppare produttività e merito nella pubblica amministrazione. Il comma 14, poi, afferma che invece, per quanto riguarda il comparto scuola, "resta ferma la normativa di settore (art.64, "disposizioni in materia di organizzazione scolastica", del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n.113). Il 30% sarà destinato a incrementare le risorse contrattuali per valorizzare lo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola dal 2010, in riferimento ai risparmi conseguiti per ogni anno scolastico. Regime iva ridotta per ristrutturazione edifici a scopo abitativo privato L'art.2, comma 8, del ddl finanziaria 2010, modifica inoltre la disposizione contenuta nell'art.1, comma 18 della legge 244/2007 al fine di porre a regime l'aliquota dell'Iva al 10% per prestazione di servizi relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati destinati a prevalente destinazione abitativa privata. Per poter usufruire di queste agevolazioni, si deve trattare di prestazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia per le quali l'applicazione dell'aliquota ridotta era precedentemente prevista solo transitoriamente. Ora, a seguito dell'approvazione della direttiva 2009/47/Ce del Consiglio è possibile introdurre un'aliquota ridotta per alcuni beni e servizi, e cioè quei beni e quei servizi compresi nell'allegato III alla direttiva Iva 2006/112/CE. Sono previsti in questo elenco anche i servizi ad alta intensità di lavoro, comprese le ristrutturazioni edilizie: gli stati potranno quindi introdurre un regime ad aliquota Iva ridotta per le prestazioni nel settore edile.

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