Novità epocale in tema di oblazione: in forza della recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione niente più procura ad actum per il difensore dell'imputato che formuli l'istanza. Un'autentica rivoluzione copernicana che agevola la routine degli avvocati che debbano dare avvio all'iter che conduce all'estinzione del reato oblazionabile e che rade al suolo la solida giurisprudenza orientata a ritenere principio pacifico ed assodato che la facoltà di proporre istanza di oblazione
potesse essere esercitata esclusivamente dall'imputato, in quanto si atteggerebbe a diritto personalissimo, o dal difensore munito di procura speciale. Si vedano a titolo esemplificativo Cassazione Penale Sezione III n°11591 dell'11 ottobre 2000, Parrello, e Cassazione Penale Sezione IV n°5814 del 1° dicembre 2004, Pisoni, che ancoravano il loro erroneo ragionamento alla rinuncia o alla forte compressione del diritto di difesa per l'indagato-imputato. Orbene, al difensore, secondo la regola generale di rappresentanza legale dell'imputato
codificata nell'Art. 99 c.p.p., competono tutte le facoltà e tutti i diritti che la legge riconosce agli imputati, a meno che tali poteri non siano riservati personalmente ai tutelati. L'imputato può ovviamente togliere effetto all'atto compiuto dal legale prima che sia intervenuto il conseguente provvedimento del giudice. Il recentissimo responso delle Sezioni Unite trae origine dall'opposizione a decreto penale di condanna, emesso dal Gip di Bologna nell'ottobre 2006, opposizione che contemplava l'istanza di ammissione all'oblazione ai sensi dell'Art. 162-bis c.p. Va posto in risalto che la domanda di oblazione
incorporata nell'opposizione al decreto penale di condanna (atto certamente esercitabile dal legale senza procura speciale a mente del primo comma dell'Art. 461 c.p.p.: "o a mezzo del difensore …") risaliva al maggio 2007. Il Gip petroniano disponeva il rinvio a giudizio ed il Tribunale, in armonia con la giurisprudenza allora imperante, rilevava che la domanda di oblazione era stata formulata da un soggetto non legittimato: all'epoca il difensore dell'imputato non era ancora munito di procura speciale, po i depositata in occasione di un'udienza dibattimentale celebrata nel marzo 2008. Aggiungeva il Tribunale di Bologna che la reiterazione dell'istanza in udienza contrastava con "il chiaro disposto dell'Art. 162 comma 3". E qui, per la precisione, il Giudice felsineo intendeva richiamare l'Art. 464 c.p.p. che al comma terzo prevede la causa ostativa che preclude all'imputato la richiesta di giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena su richiesta, né l'imputato per l'appunto può presentare domanda di oblazione. L'imputato - ricorrente impugnava tale pronuncia unitamente all'ordinanza di declaratoria di inammissibilità dell'istanza di oblazione. L'assegnataria Terza Sezione si orientava per l'approdo alle Sezioni Unite pronunciando ordinanza di rimessione alfine recepita dal Presidente. Le Sezioni Unite, con la paradigmatica e storica sentenza n°47923/2009 depositata appena il 15 dicembre 2009, compiono un pregevole excursus di tutti gli atti "riservati" che per la loro natura e per gli effetti che producono vanno annoverati tra quelli personalissimi, e, quindi, da ricollegare all'esclusiva manifestazione di volontà dell'imputato o comunque a forme di esternazione da lui direttamente provenienti. Ma tra questi non figura nel modo più assoluto l'istanza in favore dell'oblazione, istituto collocato nell'ambito della disciplina di diritto sostanziale. "A differenza di quanto accade per la prescrizione o l'amnistia", argomentano gli Ermellini, "nel caso dell'oblazione l'estinzione del reato si produce per effetto di una scelta dell'imputato; mentre negli altri due casi appena ricordati l'eventuale attivarsi dell'imputato impedisce (e non determina) l'effetto estintivo, sicché l'imputato che rinuncia alla prescrizione o all'amnistia affronta il rischio di una condanna, quello che opta per l'oblazione ottiene solo l'effetto di determinare l'estinzione del reato, a fronte di una prestazione pecuniaria, ma senza alcuna implicazione di una qualche sua responsabilità penale, civile o amministrativa". Ma qual è l'atto dell'iter procedurale avviato ch'è destinato a produrre gli effetti dell'oblazione? Rispondono così i Giudici delle Sezioni Unite: "Al riguardo va …constatato che sia il comma secondo dell'Art. 162 c.p. (cosiddetta oblazione obbligatoria) sia il comma sesto dell'Art. 162-bis c.p. (cosiddetta oblazione facoltativa) prevedono che l'estinzione del reato si produce per effetto del pagamento della somma dovuta". Dunque, è il pagamento che esprime concretamente la volontà del contravventore ed al quale consegue l'effetto estintivo, mentre la domanda formulata dal difensore non determina di per sé alcuna situazione processualmente irreversibile: l'imputato può non solo togliere effetto alla dichiarazione espressa dal suo legale ai sensi del capoverso dell'Art. 99 c.p.p., ma può sopratutto decidere di non effettuare il pagamento della somma determinata dal giudice! Pagamento esso sì atto personalissimo, pur se del egabile. Le Sezioni Unite hanno così ritenuto tempestiva e corretta l'istanza di oblazione presentata dal difensore dell'imputato, pure reiterata in limine litis al dibattimento. Nel contempo quiescenza della pretesa punitiva e momento deflattivo assai rilevante del contenzioso tanto da poter essere annoverata nel catalogo dei riti alternativi, la ratio dell'oblazione è rinvenibile nella convenienza di definire con sollecitudine giudizi di minimo rilievo, con risparmio di energie e di spese. La matrice storica dell'istituto riecheggia l'offerta volontaria dal momento che si ricollega al verbo latino "obferre". Sussiste qualche profilo di perplessità costituzionale, non sopito neppure dalla pronuncia della Corte Costituzionale n°207 del 1974 (la Consulta opinò in modo non totalmente convincente che l'istituto dell'oblazione non si fonda sulla sussistenza del requisito della solvibilità, bensì dell'interesse dello Stato a definire con economia di spese e di tempo i procediment i di minore importanza, mentre il contravventore ha interesse ad evitare processo e condanna), in ordine alla disparità di trattamento che ingenera tra benestanti e non abbienti in nome del preminente interesse dello Stato. L'oblazione è relativa alle sole contravvenzioni e deve intendersi per "pena" la pena pecuniaria astrattamente comminata dalla legge e non anche quella comminabile in concreto dal giudice di merito per effetto di ipotetiche circostanze attenuanti o dell'applicabilità di sanzioni sostitutive. Ricordiamo che tra le altre cause di estinzione del reato figurano la morte del reo prima della condanna, l'amnistia propria, la prescrizione, il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena e la remissione della querela. Il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna una somma corrispondente alla terza parte del massimo edittale della pena come stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese di procedura. Il pagamento estingue il reato. L'importo è più elevato, la metà del massimo edittale, nella fattispecie introdotta all'Art. 162-bis c.p. dalla Legge di modifica al sistema penale, n°689 del 1981, stante il maggior disvalore della nuova forma di oblazione.
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