Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualitą
Home Notizie giuridiche Notizie di attualitą Ultima ora

News per il tuo sito Feed rss news Consulenza legale Newsletter Giuridica Toolbar Giuridica



Responsabilitą medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio Tutti gli argomenti



Studi legali Consulenze legali Riviste e portali


Salute e benessere Traduttore Messaggi SMS gratis Biglietti da visita Tutto sul tempo libero»

Privacy: più vigilanza negli aeroporti


Il Garante per la protezione dei dati personali (Comunicato del 10.12.2009) ha autorizzato una società che svolge attività di vigilanza e sicurezza aeroportuale, a trattare i dati biometrici dei dipendenti che accedono alle aree riservate ed esposte a rischio sicurezza degli aeroporti di Milano, Roma, Venezia e Pisa. Al Garante era stata sottoposta una verifica preliminare del progetto che prevedeva la possibilità di rilevare con il sistema biometrico la presenza dei lavoratori (il progetto escludeva comunque il controllo sull'orario di lavoro) e l'esigenza della società era quella di scongiurare accessi indebiti nelle cd. aree sterili (security restricted area) degli aeroporti, ovvero nelle zone preposte ai controlli pre-volo dei passeggeri, dei bagagli a mano e da stiva, delle merci e degli operatori aeroportuali di staff. Per tali aree il "Programma Nazionale di Sicurezza" prevede non solo limitazioni di accesso, ma anche particolari misure di sicurezza necessarie per prevenire, ad esempio, l'introduzione a bordo degli aeromobili di armi, ordigni esplosivi e qualsiasi altro oggetto pericoloso. L'Autorità ha ritenuto proporzionati la raccolta e l'uso delle impronte digitali dei dipendenti in relazione agli accessi alle sole aree sterili e ha prescritto alla società di prevedere modalità alternative di accesso e identificazione e di fornire ai dipendenti un'apposita informativa che indichi la natura facoltativa del consenso al trattamento dei dati biometrici. I dati relativi agli accessi alle "aree sterili" potranno essere conservati per un tempo massimo di sette giorni.
(21/12/2009 10:00 - Autore: Cristina Matricardi) - Cita nel tuo sito  | Commenti




Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More RSS giuridici
Vedi ultimi commenti | Commenta questo articolo:
blog comments powered by Disqus

Raccolta normativa Sentenze Cassazione Codici OnLine Legge Finanziaria




Danno biologico Tariffe avvocati Scorporo fatture Formulari OnLine Ricerca libri giuridici Interessi legali Rivalutazione monetaria Aste giudiziarie Ricerca CAP Numeri telefonici Esame avvocato Corso concorso in magistratura Tutte le risorse»


Ultima ora Legge Finanziaria Giornali e riviste Previsioni Meteo

Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualitą |  Leggi e sentenze |  Consulenza legale |  Chat line
© Studio Cataldi 2001-2012