La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 22390/2009) ha stabilito che nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l'espletamento delle operazioni divisionali (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita
all'incanto, determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa. Nel caso di specie la Corte ha osservato che "premesso che nella fattispecie il giudice istruttore aveva delegato ad un notaio l'espletamento delle operazioni divisionali e quindi della vendita dell'immobile per cui è causa, ai sensi dell'art. 790 primo comma c.p.c. il suddetto notaio aveva l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti ed ai creditori intervenuti del luogo, giorno ed ora in cui le operazioni avrebbero avuto inizio; poiché nel presente giudizio tale avviso è stato comunicato tardivamente alla (…), come rilevato dalla sentenza impugnata, e quest'ultima non ha quindi potuto partecipare - come pure era suo diritto quale condividente - alla vendita all'incanto del bene, deve concludersi che tale irregolarità procedurale ha determinato la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita dell'immobile".

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