La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 24682/2009) ha stabilito che la mancata consegna all'avente diritto da parte del professionista della procura con la quale il figlio autorizza il padre a vendere in rem propriam la casa di cui aveva ricevuto in donazione la nuda proprietà, non è di per sé sufficiente a configurare il diritto al risarcimento del danno in favore del padre per mancata possibilità di vendita
del bene stesso. Nel caso di specie la Corte ha osservato che la sentenza impugnata "bel lungi dall'affermare, come si ricava dal motivo in esame, che l'odierno ricorrente avrebbe potuto - anche non disponendo della procura a vendere rilasciatagli dai donatari dell'immobile per cui è controversia - vendere l'immobile stesso a terzi, dopo avere affermato la responsabilità del (…) per non avere consegnato la procura rilasciata dai donatari al donante - ha rigettato la domanda di danni per un altro motivo e, in particolare, per l'assenza, nella fattispecie concreta, di un danno risarcibile".
Nell'impianto motivazionale della Sentenza si legge poi il seguente principio di diritto "il giudice del rinvio che debba decidere sulle spese di tutti i gradi laddove ritenga di disporre ex art. 92 la compensazione per tutti i gradi è tenuto ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ad esporre sia pur sommariamente le ragioni con riferimento a ciascuno grado tenuto in ogni caso conto anche ai sensi dell'art. 88 c.p.c. del comportamento delle parti, tenendo in ogni caso presente che la compensazione è un'eccezione alla regola prevalente della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.".

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