Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 21216/2009
Il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale, ma obbligatoria, con la conseguenza che, contrariamente a quanto deciso (Cass. 21 maggio 2007, n. 11740) il rapporto di lavoro non prosegue sino alla scadenza del preavviso, con i connessi diritti ed obblighi (Cass. n. 21216/2009).

Al contrario, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente, con obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità e senza cha da tale momento possano avere influenza avvenimenti sopravvenuti, salvo che la parte recedente acconsenta alla continuazione del rapporto sino al termine del periodo di preavviso (Cass. n. 14495/2008).


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