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Cassazione: convivente more uxorio sottrae assegno della convivente? E’ punibile per ricettazione


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La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 44047/2009) ha stabilito che, contrariamente a quanto accade nel matrimonio, è punibile per ricettazione il convivente che sottrae alla compagna un assegno. Nelle famiglie di fatto, infatti, non opera la causa di non punibilità prevista invece per quelle legittime. La Corte ha infatti evidenziato che “l’impugnata sentenza dà per pacifica l’estensione anche del convivente more uxorio della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 co. 1° n. 1 c.p., immotivatamente trascurando che, invece, proprio sul presupposto contrario la Corte cost., con sentenza 12-25.7.2000 n. 352, ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., rifacendosi – per altro – a sua antica e costante giurisprudenza, elaborata sempre con specifico riferimento all’art. 649 c.p. (…), in base alla quale la convivenza more uxorio non è sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, mancando in essa i caratteri di certezza e di (tendenziale) stabilità propri del vincolo coniugale, essendo invece basata sull’affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile. Riguardo ai reati contro il patrimonio, ad avviso della Corte cost. l’art. 649 co. 1° c.p. razionalmente collega l’esclusione della punibilità a rapporti di parentela, affinità, adozione e coniugio incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, anche riguardo all’epoca di loro instaurazione, il che non sempre avviene nella convivenza more uxorio, il cui accertamento in punto di fatto è normalmente rimesso alla dichiarazione degli stessi interessati. In altre parole, la ratio della mancata estensione della causa di non punibilità risiede in mere esigenze di certezza del diritto. Analoghe considerazioni si leggono nell’ordinanza 6.12.06 n. 444 della Corte cost., sia pure relativa alla diversa fattispecie di cui all’art. 19 co. 2° lett. d) del d. lgs. 25.7.98 n. 286”.

(Data: 23/11/2009 9.00.00 - Autore: Cristina Matricardi)

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